L’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della sua notificazione non impedisce, nel caso di opposizione da parte dell’ingiunto, di costituzione dell’opposto creditore e di riproposizione della domanda da parte di quest’ultimo, la decisione da parte del giudice dell’opposizione in merito all’esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione; in altre parole, la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia (rectius: dal deposito) comporta, ai sensi dell’art. 644 c.p.c., l’inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l’intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l’ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell’inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
Questo quanto rilevato dal Tribunale di Torino, nella persona del Giudice Istruttore Dott. Edoardo Di Capua, con l’ordinanza ex artt. 648 e 183, 6° co. c.p.c., emessa il 7 novembre 2016 nelle more del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, una società creditrice aveva richiesto ed ottenuto l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un suo debitore.
Avverso tale provvedimento proponeva opposizione l’ingiunto, deducendo la tardività della notificazione; la creditrice si costituiva nel procedimento così avviato chiedendo, peraltro, la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Preliminarmente, il giudicante ha vagliato l’istanza formulata dalla creditrice, richiamando i requisiti prescritti dalla legge ed elaborati dalla giurisprudenza per la concessione della provvisoria esecutività in pendenza di opposizione, rilevando che per l’accoglimento di tale istanza, non solo è necessario che l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ma è altresì indispensabile la sussistenza del ragionevole fumus del credito, valutato secondo i canoni del giudizio ordinario di merito.
Il Tribunale in proposito, ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla convenuta opposta, non fosse sufficiente a superare la doglianza di inefficacia del decreto per notificazione oltre i termini di legge sollevata dall’ ingiunto, rilevando, peraltro, che la notifica del provvedimento era avvenuta ben oltre i termini previsti dall’ art 644 c.p.c..
Dovendosi quindi dichiarare in sentenza l’inefficacia del provvedimento opposto, il Giudice Istruttore ha conseguentemente ritenuto di rigettare l’istanza per la concessione della provvisoria esecutività.
Muovendo da tali premesse, il G.I. ha quindi chiarito le conseguenze, sul piano processuale, della inefficacia del decreto ingiuntivo nell’ambito del procedimento di opposizione allo stesso.
Nello specifico, il Giudice ha precisato che l’inefficacia del provvedimento per tardività della notificazione ex art. 644 c.p.c. non preclude, nel caso di opposizione da parte dell’ingiunto, di costituzione dell’opposto creditore e di riproposizione della domanda da parte di quest’ultimo, l’esame nel merito della pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio.
Difatti, prosegue il G.I., l’inefficacia del decreto conseguente la sua tardiva notificazione comporta la sola rimozione dell’intimazione di pagamento con esso espressa, lasciando intatta la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, ciò in quanto, l’ordinario e autonomo giudizio di cognizione avviato con l’opposizione al decreto ingiuntivo è esteso, e si estende, non solo alle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della pretesa del creditore.
Pertanto, in caso di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notificazione, il giudice dell’opposizione non può limitarsi – nel caso in cui parte attrice opponente eccepisca quell’inefficacia – a vagliare la fondatezza dell’eccezione sollevata senza esaminare nel merito la pretesa creditoria, dovendo pronunciarsi anche in merito all’esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione.
Alla luce di detti rilievi, il Giudice Istruttore con l’ordinanza in commento, oltre a rigettare l’istanza per la concessione della provvisoria esecutività per i motivi già indicati, ha: (I) formulato alle parti una proposta conciliativa o transattiva ex art. 185bis c.p.c.; (II) avvertito le parti della disposizione della mediazione delegata ex officio iudicis a norma dell’ art. 5, comma 2 D.lgs 28/2010, in caso di rifiuto della predetta proposta; (III) concesso i termini di cui all’art. 183, 6° co., c.p.c., e (IV) fissato l’udienza successiva del giudizio.
Per altri precedenti si veda:
DECRETO INGIUNTIVO: EFFETTI DELLA TARDIVA NOTIFICA
Il debitore può far valere l’inefficacia con il rimedio ordinario dell’opposizione. In mancanza, il decreto diventa definitivo
Sentenza | Cass. civ. Pres. Luccioli – Rel. Del Core | 28.09.2006 |
DECRETO INGIUNTIVO: efficace anche se la notifica è nulla
L’inefficacia consegue solo all’inesistenza della notificazione
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Terza, Pres. Amendola – Rel. Carluccio | 27.11.2015 | n.24223
DECRETO INGIUNTIVO: la notifica nulla o irregolare va eccepita in sede di opposizione
Lo strumento di cui all’art. 188 disposizioni attuazione c.p.c. disciplina la notifica del decreto ingiuntivo inesistente
Sentenza | Cassazione civile sezione prima | 14.02.2014 | n.3552
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