ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Luca Darbesio del Foro di Torino
In pendenza della causa di opposizione a decreto ingiuntivo nel caso di sopravvenuto fallimento dell’obbligato principale, il processo prosegue nei confronti del fideiussore ingiunto, dovendo il giudice interrompere il giudizio solo nei confronti della parte fallita.
Nel caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l’evento interruttivo relativo ad una delle parti opera di regola solo in riferimento al procedimento o ai procedimenti di cui è parte il soggetto colpito dall’evento. In tal caso non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torino, dott.ssa Manuela Massino, nell’ordinanza del 1 marzo 2016.
Nel caso in esame è accaduto che in pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da una s.r.l. e dal suo fideiussore, interveniva la dichiarazione di fallimento della società opponente.
Alla luce dell’istanza di interruzione del processo formulata dalla s.r.l. opponente, il Tribunale torinese ha ritenuto che il sopravvenuto fallimento della s.r.l. impone la dichiarazione di interruzione del processo limitatamente al rapporto processuale tra la s.r.l. e la banca e la prosecuzione del processo tra il fideiussore e la banca.
Sebbene, sull’effetto interruttivo automatico del processo ex art. 43 l.f. la giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale ha più volte affermato che “in riferimento all’effetto interruttivo automatico conseguente all’apertura del fallimento ai sensi della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), art. 43, comma 3, come novellato a dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, il termine per la riassunzione del processo decorre, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 305 c.p.c., dalla data della legale conoscenza che dell’evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione; la parte che eccepisce l’estinzione per tardiva riassunzione, può comunque dimostrare che la conoscenza in forma legale dell’evento (la quale per la curatela fallimentare si estende anche alla conoscenza della pendenza del processo) si è verificata antecedentemente alla dichiarazione in giudizio dell’evento medesimo” (ex multis Cass. S.U. 7443/2008, C. Cost. 17/2010, Cass. 5650/2013).
Tuttavia, nel caso di litisconsorzio facoltativo o di riunione di più cause connesse, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti, l’interruzione opera solo in riferimento alla causa o alle cause di cui sia parte il soggetto colpito dall’evento (ex multis Cass. S.U. n. 15142 del 5.7.2007, si veda anche Cass. S.U. 9686/2013).
Su questi principi, il Tribunale di Torino ha dichiarato l’interruzione del processo nei confronti della s.r.l. in liquidazione, disponendo la prosecuzione del procedimento tra fideiussore e banca.
Per approfondimenti, si suggerisce la consultazione dei seguenti provvedimenti:
IL FALLIMENTO NON È CAUSA D’INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO
È NECESSARIA LA CONOSCENZA LEGALE DELLO SPECIFICO GIUDIZIO SUL QUALE L’EFFETTO INTERRUTTIVO È DESTINATO AD OPERARE
Sentenza Cassazione civile, sezione lavoro 07-03-2013 n.5650
INTERRUZIONE GIUDIZIO: EFFETTI DELLA MANCATA RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DI UNA PARTE NON NECESSARIA
NON VI È LA PROPAGAZIONE DELLA CAUSA INTERRUTTIVA ALL’INTERO PROCESSO
Sentenza Cassazione civile, sezioni unite 22-04-2013 n.9686
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 130/2016