La notifica ulteriore del decreto ingiuntivo non rimette in termini l’opponente tardivo se la precedente si era validamente perfezionata.
In caso di notifiche plurime al medesimo creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, il Giudice deve individuare quale sia la prima utile ai fini del dies a quo di decorrenza del termine per proporre opposizione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, con la sentenza n.1733 del 13.04.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata una Società produttrice otteneva un decreto ingiuntivo contro una Società automobilistica tedesca che proponeva opposizione avverso il provvedimento, chiedendone la sospensione della provvisoria esecuzione.
Resisteva in giudizio la parte convenuta che eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione per decorrenza dei termini di legge, e, conseguentemente, chiedeva di dichiarare esecutivo nella sua integralità il decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto, il Tribunale ha rilevato che l’atto di citazione in opposizione doveva essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 C.P.C., decorrente dalla notificazione di quest’ultimo.
Il Giudice ha richiamato l’art. 647 C.P.C. per analizzare le conseguenze derivanti dalla mancata o tardiva opposizione, più nello specifico ha sostenuto che sebbene il predetto articolo non preveda espressamente che, nel caso in cui non si proceda al successivo giudizio di cognizione, il decreto ingiuntivo diventi esecutivo ed acquisti autorità di cosa giudicata, questi corollari si ricavano dall’intentio legis.
In altri termini, le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell’opposizione sono analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l’inammissibilità dell’opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo, era stato oggetto di tre successive notificazioni.
Sul punto, il Giudice ha rilevato che in caso di notifiche plurime al medesimo creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, occorre individuare quale sia la prima utile ai fini del dies a quo di decorrenza del termine per proporre opposizione, questo in quanto la notifica ulteriore del decreto ingiuntivo non rimette in termini l’opponente tardivo se la precedente si era validamente perfezionata.
Nel caso di specie, il Magistrato ha ritenuto che la notifica del decreto ingiuntivo si fosse validamente perfezionata già alla seconda occasione.
Quanto all’istanza di restituzione in termini per proporre opposizione al decreto ingiuntivo che l’opponente formulava nella terza memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c, il Magistrato ha osservato che la stessa istanza risultava tardiva e non reiterata in sede di precisazione delle conclusione.
In ogni caso, la suddetta richiesta non poteva essere accolta non ricorrendo l’ipotesi di incolpevole decadenza non imputabile, per di più il legislatore ha tipizzato, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’istituto della rimessione in termini che trova fondamento nell’art. 650 C.P.C. rubricato “opposizione tardiva”.
Al riguardo, anche a prescindere dal fatto che la parte attrice non avanzava una simile istanza nel corso del giudizio, non ricorrevano, in ogni caso, i presupposti per accordare questo eccezionale mezzo di tutela, rappresentati dalla irregolarità della notificazione, dal caso fortuito e dalla forza maggiore.
Alla luce delle suesposte osservazioni, il Tribunale ha dichiarato la tardività e, per l’effetto, l’inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo con condanna alle spese.
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