Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Abrignani
LA MASSIMA
Va concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto laddove la Banca creditrice fornisca nel giudizio di opposizione, ad integrazione della documentazione allegata al ricorso monitorio comprensiva del contratto di conto corrente nonché dei vari contratti di garanzia, tutti gli estratti conto periodici e scalari dalla data di avvio del rapporto (con saldo zero), in quanto tale documentazione è idonea a fornire prova piena del credito azionato.
Tale prova non può dirsi superata ove la parte opponente svolga contestazioni generiche e fondate su argomentazioni e considerazioni di ordine generale ed astratto, necessitandosi a tal fine specifiche, circostanziate e documentate contestazioni.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Clelia Buonocore con il provvedimento del 11.05.2018.
IL CASO
Nella fattispecie processuale esaminata un correntista conveniva in giudizio la Banca proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto al predetto il pagamento di una somma di denaro a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente intrattenuto con l’Istituto creditizio, lamentando l’illegittimità delle condizioni economiche applicate per superamento dei limiti ex L.108/96, nonché l’addebito di costi non pattuiti a titolo di commissioni di massimo scoperto.
Si costituiva in giudizio l’intermediario convenuto contestando nel merito l’avversa domanda e chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto opposto, provvedendo altresì al deposito di tutti gli estratti conto periodici e gli scalari dalla data di avvio del rapporto.
Il Tribunale valutate le censure mosse dall’opponente, anche alla luce dell’integrazione documentale ad opera della creditrice, ha ritenuto di dover concedere la provvisoria esecuzione del decreto monitorio specificando che il deposito in giudizio della documentazione contrattuale e degli estratti conto in forma integrale è idoneo a fornire prova piena del credito azionato, prova che non è suscettibile di essere superata con asserzioni vaghe e generiche, necessitandosi a tal fine che l’ingiunto muova specifiche, circostanziate e documentate contestazioni.
Ritenuto infine la materia rientrante tra quelle contemplate dall’ art 5 del D.lgs 28/2018, ha onerato parte opponente di provvedere all’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissando al contempo l’udienza di verifica e di prosecuzione del giudizio, nell’ipotesi di esito infruttuoso del procedimento di mediazione.
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