L’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l’ingiunzione ottenuta dall’avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto della L. n. 794 del 1942, art. 28, art. 633 c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, proposta con atto di citazione, anzichè con ricorso, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni – di cui all’art. 641 c.p.c. – dal dì della notificazione dell’ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorchè erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1. Nel caso di introduzione dell’opposizione con la citazione, la congiunta applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, commi 1 e 5 renderà l’errore privo di conseguenze.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. D’Ascola – Rel. Tedesco, con l’ordinanza n. 10354 del 1° giugno 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: È SANABILE SE PROPOSTA MEDIANTE RICORSO
È AMMESSA LA SANATORIA DEL RICORSO DI OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE A CONDIZIONE CHE VENGANO RISPETTATI I TERMINI DI NOTIFICA PREVISTI PER LA CITAZIONE
Sentenza | Cassazione civile, Sezioni Unite | 23.09.2013 | n.21675
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