LA MASSIMA
L’art.1416 cc richiede, in generale, la buona fede del terzo creditore al momento del compimento degli atti esecutivi, perché non gli si possa opporre la simulazione, quindi nell’ipotesi di esecuzione forzata su beni immobili, per i quali è prevista la trascrizione degli atti, la buona fede dev’essere presente unitamente alla formalità della trascrizione con la conseguenza che la domanda di simulazione proposta dal dante causa del debitore, ancorché non trascritta, è opponibile al creditore pignorante se al momento dell’avvio dell’azione esecutiva il predetto ne era a conoscenza (Nel caso di specie: la domanda di simulazione non era stata trascritta e la sentenza di accoglimento della domanda era stata annotata a margine dell’atto impugnato).
IL CASO
SOCIETA’ BLU, creditore di ROSSO GIALLO, ha agito esecutivamente nei confronti di questo, pignorando, giusta trascrizione del 21.4.1995, l’immobile ad esso pervenuto in virtù di atto di compravendita del 1966.
Tale atto di compravendita era stato dichiarato nullo per simulazione con sentenza del tribunale del 16.2.1981 che veniva annotata in data 16.2.1981 a margine della trascrizione della vendita simulata.
Avverso tale pignoramento è stata proposta opposizione.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione sul presupposto che la trascrizione della domanda costituirebbe il presupposto indispensabile per la retroazione degli effetti della sentenza alla data della trascrizione della domanda, ossia del c.d. effetto prenotativo della trascrizione, quale adempimento necessario per poter opporre la stessa alle trascrizioni successive alla trascrizione della domanda giudiziale.
Avverso tale sentenza è stato proposto appello, al fine di sentire dichiarare l’illegittimità del pignoramento immobiliare, a carico di ROSSO GIALLO, con la proposizione dei seguenti motivi di gravame:
1.l’annotazione della sentenza di simulazione del contratto di compravendita a margine della trascrizione dell’atto di compravendita simulato, in data anteriore alla trascrizione del pignoramento, determinava l’illegittimità del pignoramento stante l’opponibilità dell’annotazione della sentenza di simulazione alla trascrizione dello stesso;
2.l’omessa trascrizione della domanda giudiziale di simulazione, ritenuta dal tribunale motivo di inefficacia ed inopponibilità della predetta simulazione, non poteva assumere rilevanza in quanto la trascrizione del pignoramento era posteriore di diversi anni all’annotazione della sentenza di simulazione;
3. l’ulteriore finalità dell’annotazione, diversamente da quanto affermato dal tribunale a riguardo dell’interesse dei terzi aventi causa dal simulato acquirente, era quello del rispetto della continuità delle trascrizioni di cui all’art.2650 cc, quindi per poter rendere efficaci le trascrizioni ed iscrizioni successive alla sentenze di nullità, annullamento, risoluzione, secondo quanto disposto dall’art.2655 cc, e ad a questa collegate;
4. l’accessorietà dell’annotazione, nel sistema della pubblicità dei diritti reali, non era riferibile alla trascrizione della domanda giudiziale bensi alla trascrizione dell’atto traslativo oggetto di contestazione, come poteva desumersi dall’art.2655 cc posto che l’annotazione della sentenza deve essere compiuta a margine della trascrizione dell’atto e non della domanda giudiziale, e ciò al fine di rendere edotti i terzi acquirenti della situazione giuridica del diritto e della sua titolarità a prescindere dalla trascrizione della domanda giudiziale, per cui la sentenza di simulazione era opponibile a tutti gli acquisti dei terzi trascritti successivamente all’annotazione della sentenza;
5. il richiamo fatto dal Giudice a quo agli artt. 2652 n. 4 e 1416 c.c, ovverosia all’inopponibilità della simulazione ai terzi acquirenti di buona fede del titolare apparente, avrebbe dovuto ugualmente portare a diversa decisione, posto che il terzo procedente nel pignoramento aveva l’onere di provare la buona fede della trascrizione laddove, nella specie, tale condizione soggettiva era per definizione insussistente, data l’annotazione della sentenza di simulazione agevolmente rilevabile mediante il controllo dei registri immobiliari.
Si sono costituite in giudizio le appellate, contestando l’ammissibilità dell’appello ex art.616 cpc e nel merito l’infondatezza delle eccezioni proposte, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Il giudizio di appello si è concluso con la sentenza in esame che ha accolto il gravame riformando la sentenza di primo grado.
LA DECISIONE
La Corte d’appello ha accolto il gravame riformando la sentenza di primo grado.
La decisione si fonda sul problema della rilevanza o meno dell’annotazione della sentenza di simulazione e dell’opponibilità della stessa ai terzi acquirenti ed aventi causa dal titolare apparente del diritto, e, dunque, se il pignoramento immobiliare, trascritto successivamente alla sentenza di simulazione, fosse o meno esente dagli effetti di tale decisione che ha eliminato gli effetti traslativi della titolarità in capo al debitore esecutato sull’immobile oggetto di pignoramento, facendo retroagire la titolarità in capo al dante causa, giacché la mancata trascrizione della domanda giudiziale di simulazione da parte di quest’ultimo avrebbe vanificato gli effetti prenotativi della successiva annotazione della corrispondente sentenza, ancorché annotazione anteriore alla trascrizione del pignoramento, rendendo inopponibile al creditore pignorante la simulazione anteriore all’atto esecutivo.
Il problema, dunque, più segnatamente è se l’annotazione della sentenza di simulazione – benché priva della precedente trascrizione della domanda giudiziale ad essa collegata – costituisca elemento sufficiente a renderla opponibile ai terzi, e segnatamente al creditore pignorante che abbia trascritto l’arto di pignoramento successivamente all’annotazione della sentenza; ciò in quanto si verte in materia di trascrizione di atti relativi ai diritti reali immobiliari in ordine ai quali il sistema normativo prevede un onere di trascrizione – ex artt.2643 cc e ss. ed art.2650 cc – perché siano opponibili in base all’ordine temporale di trascrizione, di modo che in caso di conflitto tra titolari di diritti reali sullo stesso immobile si ha la prevalenza del soggetto che vanta una priorità temporale ed una continuità di trascrizioni.
Ai fini della risoluzione di tale problematica, la Corte d’appello ha ritenuto che il criterio della priorità temporale delle trascrizione, disposto dall’art.2650 cc non è idoneo a risolvere esaustivamente la fattispecie, giacché la mera anteriorità della trascrizione del pignoramento rispetto alla sentenza di simulazione non sorretta, sul piano della retrodatazione degli effetti, dalla trascrizione della domanda giudiziale, costituisce uno solo dei presupposti richiesti dal legislatore per la tutelabilità del diritto del terzo confliggente con gli effetti della simulazione.
In considerazione della peculiare posizione del terzo creditore pignorante, infatti, i criteri e principi in materia di trascrizioni subiscono un temperamento in virtù della condizione soggettiva del terzo, a seconda cioè che sia o meno in buona fede al momento dell’acquisto del diritto o del credito, di talché ricorrendo tale condizione non potrà essergli opposta la simulazione ove la domanda giudiziale risulti trascritta successivamente alla nascita del diritto del terzo.
Viceversa, quando non sussiste tale condizione positiva ed il terzo sia quindi in mala fede, la sua posizione – di consapevolezza della simulazione – viene sostanzialmente equiparata a quella dei contraenti, per cui nel contrasto tra titolare reale e titolare apparente del diritto partecipa in negativo alla stessa sorte del titolare apparente e, dunque, il proprio diritto soccombe rispetto al diritto del titolare effettivo in virtù del principio generale dettato in materia di simulazione dagli artt.1415 e 1416 c.c.
La Corte ha, dunque, affermato il principio secondo cui il terzo non di buona fede non può vantare un’aspettativa tutelabile dall’ordinamento, in quanto, essendo consapevole della simulazione esistente all’origine del proprio diritto verso il titolare apparente, non può essere preferito al diritto dell’effettivo titolare al pari del simulato acquirente con la consequenziale prevalenza della simulazione sul terzo non di buona fede, al quale non è sufficiente, per la stabilità del proprio titolo, la semplice anteriorità della trascrizione, secondo la regola generale dettata da combinato degli artt.2643 e 2650 cc ma è necessaria la dimostrazione del proprio stato soggettivo di buona fede, come previsto dall’art.2652 n.4 cc per poter far prevalere la propria situazione soggettiva attiva verso il simulato alienante.
Alla luce di tale principio deve riporsi fondamentale rilievo all’individuazione della buona fede del terzo quale elemento aggiuntivo e necessario per la prevalenza del diritto di questo nei confronti del simulato alienante e quindi non solo la semplice anteriorità della trascrizione del proprio diritto.
La buona fede del terzo rappresenta, dunque, l’elemento determinante in tutto l’ambito di rilevanza della simulazione e degli effetti di questa verso i terzi e va combinato con quanto disposto dall’art.2652 n.4 cc, che prevede il caso del terzo che derivi il proprio titolo dalla successione temporale dell’atto simulato, ossia che appartenga alla stessa catena derivativa del diritto dell’atto simulato, e dagli artt.1415 e 1416 cc, che regolano gli effetti del contratto simulato rispetto ai terzi, laddove gli effetti della simulazione non sono opponibili ai terzi di buona fede che hanno acquistato il diritto del simulato acquirente, ossia dal titolare apparente del diritto.
Tali norme, che assumono valore decisivo per la soluzione dei conflitti tra i terzi acquirenti ed il simulato alienante e in ordine ai conflitti tra i terzi aventi causa dal simulato alienante e quelli aventi causa dal simulato acquirente, fanno leva sul criterio della buona fede e non del terzo per la prevalenza della simulazione sul diritto degli stessi. Conseguentemente, ove non sussista tale condizione soggettiva al momento dell’acquisto del diritto dal simulato acquirente, quindi dal titolare apparente, la simulazione può essere vantaggiosamente opposta al terzo.
Lo stesso criterio normativo è ribadito dall’art.2652 n.4 cc, che disciplina anche per la problematica della trascrizione degli atti aventi ad oggetto diritti reali sugli immobili lo stesso principio della buona fede in capo al terzo acquirente rispetto al simulato alienante, unita al fatto dell’anteriorità della trascrizione del proprio titolo.
Il medesimo criterio della buona fede regola anche il conflitto tra il terzo creditore del simulato acquirente ed il simulato alienante, disciplinato dall’art.1416 cc, con la differenza che l’elemento della buona fede è riferito dalla norma all’atto di esecuzione del terzo. Nel momento in cui sorge il credito verso il simulato acquirente, dunque, non assume alcuna rilevanza il fatto che nel patrimonio di questo risulti un determinate assetto patrimoniale, anche beni immobili solo apparentemente intestati allo stesso, con la conseguenza che non ha alcuna importanza verificare lo stato di buona o mala fede al momento del sorgere del credito da parte del terzo poiché si pone in una situazione totalmente neutra rispetto agli effetti della simulazione.
Diversa è, invece, la condizione che si realizza nel momento in cui il creditore intende soddisfare il proprio credito esecutivamente sui beni presenti nel patrimonio del proprio debitore e simulato acquirente dei diritti reali sullo stesso bene oggetto di esecuzione forzata del terzo.
In tal caso, il diritto di credito è suscettibile di attuazione materiale sul bene e, quindi, di incidere direttamente sul diritto sostanziale derivante dalla simulazione ed è – per questa ragione – che l’art.1416 cc richiede la buona fede del terzo perché non gli possa essere opposta la simulazione.
Alla luce di tali disposizioni, dunque, la Corte ha ritenuto che gli effetti dell’accoglimento della domanda di simulazione non trascritta ma definita con sentenza annotata a margine della formalità sono estendibili al terzo, creditore pignorante, in base al principio definito dall’art.1415 cc, giacché il momento determinante per la valutazione della buona fede è quello del compimento dell’atto di esecuzione, quindi del pignoramento in discussione.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame, poiché alla data del pignoramento immobiliare, quindi della trascrizione dell’atto esecutivo, esisteva pacificamente l’annotazione sui registri immobiliari della sentenza di simulazione dell’atto traslativo, il creditore procedente aveva formale conoscenza della simulazione, dunque non era in buona fede al momento del pignoramento, e di conseguenza, non può ricevere tutela rispetto al titolare effettivo e simulato alienante in applicazione del principio dettato dall’art.1416 cc.
In altri termini l’esistenza dell’annotazione della sentenza di simulazione a margine della trascrizione dell’atto di compravendita simulato costituisce un elemento insuperabile circa l’inesistenza della buona fede in capo al debitore all’epoca della trascrizione del pignoramento, trattandosi di accertamento assolutamente doveroso secondo la normale diligenza, come tale insuscettibile di prova contraria, dato il carattere formale che regola il sistema delle trascrizioni e annotazioni degli atti relativi ai diritti reali immobiliari.
Difettando tale requisito soggettivo della buona fede del terzo, dunque, il creditore non può avvalersi dell’effetto típico previsto dal combinato degli artt.1415 c.c. e 2643 n.4 cc dell’inopponibilità della sentenza di simulazione e conseguentemente la procedura esecutiva immobiliare non può utilmente proseguire.
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