ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso di titolo esecutivo rappresentato da provvedimento reso in materia di separazione tra coniugi, rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace la cognizione dell’opposizione a precetto, laddove la somma precettata sia di importo inferiore ad 5.000.
La statuizione sull’incompetenza, pur se resa con ordinanza dopo la modifica dell’art. 279 c.p.c. da parte della L. n. 69/2009, deve seguire una udienza di precisazione delle conclusioni e postula comunque la statuizione sulle spese.
Sono questi i principi espressi dal Tribunale di Reggio Emilia; nella persona del Giudice Dott. Gianluigi Morlini, che con l’ordinanza emessa il 3/04/2014 è stato chiamato a decidere su una questione di competenza relativa ad un’opposizione a precetto.
In particolare, il titolo esecutivo consisteva in un provvedimento del Tribunale reso in sede di separazione tra coniugi e l’importo per cui era stata eseguita l’intimazione ammontava ad una somma inferiore ad 5.000.
Ebbene, il Tribunale ha ritenuto irrilevante, per fondare davanti a se la competenza dell’opposizione, il fatto che il titolo esecutivo risultasse integrato da un provvedimento reso in sede di separazione personale dei coniugi. Il Giudice, ha infatti precisato che “è ben vero che il Tribunale ha competenza per materia in ordine alla tematica dell’assegno di mantenimento a seguito di separazione; ma è altrettanto vero che, nella presente sede oppositiva, non può venire certo in rilievo la modifica delle condizioni di separazione (ciò che ovviamente non spetta al Giudice dell’opposizione a precetto), ma solo l’accertamento di un debito di pagamento per una somma inferiore a quella rientrante nella competenza del Giudice di Pace, essendo irrilevante che il titolo esecutivo sia un provvedimento giurisdizionale del Tribunale“.
Alla luce di tali considerazione, il Tribunale di Reggio Emilia si è dichiarato incompetente per valore ed ha fissato la riassunzione del processo dinnanzi al Giudice di Pace, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 240/2014