Provvedimento segnalato dall’Avv. Simona Dominici e dal dott. Christian Antonio Mitrano del Foro di Latina
Il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell’art. 615 cod. proc. civ., decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Mammone – Rel. De Stefano, con la sentenza n. 19889 del 23.07.2019.
Il Procuratore Generale aveva sottoposto alla Suprema Corte la questione ai sensi dell’art. 363 c.p.c., relativa alla pronuncia del giudice di merito sul reclamo contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo emesso dal giudice dell’opposizione proposta prima dell’inizio dell’esecuzione. Secondo il PG, il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi, pronunciando sul reclamo contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva, del titolo emesso dal giudice dell’opposizione proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c. Il Tribunale adito aveva invece dichiarato inammissibile il reclamo.
Il Procuratore Generale dopo aver rilevato la non impugnabilità dell’ordinanza del Tribunale adito e l’impossibilità per le parti di proporre ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detto provvedimento, ripercorreva l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che conduceva all’introduzione, nell’art. 615, comma 1, c.p.c., dello specifico potere, in capo al giudice investito dell’opposizione pre-esecutiva, di disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
Le Sezioni Unite hanno dapprima ritenuto che la lettera dell’art. 624 c.p.c. (“ Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619 c.p.c., il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. 2. Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669–terdecies”) rimane un dato neutro, ma la sua estensione, con la l. n. 52/06, ad ogni ipotesi di sospensione può esprimere un principio generale di immediata controllabilità dei provvedimenti di alterazione della normale prosecuzione delle fasi del processo esecutivo, tra cui considerare quella, ad esso prodromica ma immancabile, tra notificazione del precetto ed inizio del processo esecutivo in senso stretto.
I giudici poi hanno considerato che oggetto dell’opposizione pre-esecutiva è la contestazione del diritto del creditore di agire in executivis. Oggetto dell’azione non è il titolo esecutivo, il quale, se giudiziale, è intangibile in quanto tale, mentre se stragiudiziale, si risolve in un atto di parte insuscettibile di impugnazione in senso tecnico e mai prima sottoposto ad un giudice.
La Corte ha affermato quindi che la sospensione anteriore al pignoramento mira ad anticipare l’effetto finale di una tale domanda, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ha natura cautelare sui generis, in quanto correlata al peculiare oggetto dell’opposizione pre-esecutiva; tale qualificazione esclude l’analogia con le inibitorie dei titoli esecutivi giudiziali (artt. 351, 373, 649 c.p.c.) sicchè non è valido argomento per negare l’irreclamabilità, la non impugnabilità elaborata o affermata per queste ultime. Tale qualificazione, quindi, comporta l’applicabilità, anche in via immediata dell’art. 669-terdecies c.p.c., sebbene comunque ben possa argomentarsi per un principio generale posto dall’art. 624 citato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE PRECETTO: IL RECLAMO AVVERSO LA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO È INAMMISSIBILE
È, altresì, esclusa l’applicazione in via analogica della disciplina ex art. 624 c.p.c
Ordinanza | Tribunale di Fermo, Pres. Marziali, Rel. Pulicati | 16.02.2019 | n.21237
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-precetto-il-reclamo-avverso-la-sospensione-dellefficacia-esecutiva-del-titolo-e-inammissibile
OPPOSIZIONE A PRECETTO: NON È AMMISSIBILE IL RECLAMO AVVERSO LA SOSPENSIONE DEL TITOLO
Sono reclamabili i provvedimenti del GE in materia di sospensione della procedura esecutiva
Ordinanza | Tribunale di Teramo, Pres.- Chiauzzi, Giudice relatore Fanesi | 24.10.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-a-precetto-non-e-ammissibile-il-reclamo-avverso-la-sospensione-del-titolo
OPPOSIZIONE A PRECETTO: INAMMISSIBILE RECLAMO AVVERSO SOSPENSIONE EFFICACIA ESECUTIVA TITOLO
L’ORDINANZA RIENTRA NELLA CATEGORIA DEI PROVVEDIMENTI SOMMARI NON CAUTELARI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Pres. Di Lorenzo – Rel. Di Lonardo | 07.04.2015 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-a-precetto-inammissibile-reclamo-avverso-sospensione-efficacia-esecutiva-titolo
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno