Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LE MASSIME
L’atto di precetto è un atto prodromico all’esecuzione per rilascio, che inizia propriamente con l’avviso ex art. 608 c.p.c., inconferenti quindi i richiami all’art. 480 III co. c.p.c..
Inammissibili nell’opposizione a precetto i motivi afferenti l’accertamento delle vicende di diritto sostanziale, in quanto riservate esclusivamente al Giudice deputato per la formazione del titolo esecutivo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Giudice Angelina Augusta Baldissera, con la sentenza n. 3102 del 15 novembre 2018.
IL CASO
Una società di capitali in liquidazione, proponeva opposizione avverso un atto di precetto notificatole da una banca, avente ad oggetto l’intimazione al rilascio di un bene immobile già concesso in locazione finanziaria (leasing), oltre che al pagamento delle spese di lite, come oggetto di condanna all’interno di ordinanza pronunciata dal medesimo Tribunale di Brescia, a seguito di ricorso ex art. 702 c.p.c., promosso dal lessor.
COMMENTO
Nel caso di specie, l’opposizione è stata rigettata, con sintetica, ma esaustiva motivazione.
Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte attrice, è stata ritenuta dal Giudice adito del tutto inconferente, ovvero, la società richiamava l’art. 480 terzo comma cpc, oltre che le norme sulla competenza del giudice dell’esecuzione, contrariamente all’assunto che l’atto di precetto è un atto prodromico all’esecuzione per rilascio, che inizia propriamente con l’avviso ex art. 608 cpc.; inoltre, la notifica a mezzo pec, dell’atto di intimazione, risultava aver raggiunto il suo scopo.
In merito, invece, all’eccezione di carenza di liquidità dell’importo precettato, il Tribunale l’ha ritenuta totalmente infondata: il precetto, infatti, intimava sic et simpliciter di pagare le spese di lite, come tali liquidate dal giudice della cognizione, nella ordinanza di condanna ex art. 702 bis cpc.
Il Giudice continuava dichiarando del tutto inammissibili nella sede della opposizione le ulteriori eccezioni di merito, relative alla asserita sussistenza di pattuizioni di interessi usurari nel contratto di leasing intercorso tra le parti ed alla violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza, in relazione alla mancata consegna di un piano di ammortamento.
Il precetto opposto, infatti, si fondava su un titolo giudiziale di condanna, previo accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto, al solo rilascio dell’immobile, senza che vi fosse stata alcuna pronuncia in ordine al pagamento di canoni (neppure richiesti dalla società di leasing).
Infine, il Giudice di Brescia, richiamando il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, (cfr. Cass. n. 29786/2017) ha affermato che le eventuali eccezioni volte a paralizzare l’accertamento circa l’intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento del lessee, avrebbero dovuto essere svolte nel suddetto giudizio.
Il principio in base al quale in sede di opposizione al precetto basato su titolo esecutivo giudiziale, non possono dedursi fatti modificativi o estintivi antecedenti la formazione del titolo, presuppone infatti che il fatto modificativo o estintivo inerisca al rapporto sostanziale oggetto di accertamento da parte del titolo giudiziale e che rinviene il proprio titolo nella vicenda oggetto del medesimo accertamento.
Il titolo esecutivo è però a sua volta fonte del diritto che viene azionato esecutivamente o la cui attuazione viene minacciata mediante l’atto di precetto.
L’obbligo di cui si chiede l’adempimento, trova titolo stavolta non nel rapporto sostanziale oggetto di accertamento mediante il titolo giudiziale, ma nello stesso titolo giudiziale esecutivo.
I fatti estintivi o modificativi relativi al diritto esercitato mediante il titolo esecutivo, non concernono quindi il rapporto sostanziale oggetto di accertamento giudiziale, ma riguardano il diverso e nuovo rapporto derivante dal titolo esecutivo giudiziale (da cui, una volta passata in giudicato, decorre un nuovo termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2945 c.c. e dalla cui pubblicazione decorrono gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell’art. 1282 c.c.).
Si può quindi concludere, che in tema di opposizione a precetto, va distinto dal fatto estintivo, antecedente la formazione del titolo giudiziale, deducibile soltanto nel relativo giudizio e pertanto coperto dal titolo, il fatto parzialmente estintivo del diritto di credito, rappresentato dal pagamento eseguito in relazione al precetto intimato sulla base della sentenza di primo grado, il quale può essere dedotto in sede di opposizione al precetto intimato sulla base della sentenza di appello, che abbia ampliato l’entità del credito riconosciuto dalla decisione di primo grado. (cfr anche Cass. Civ., sez. LL, del 14/02/2013, n. 3667)
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRECETTO: LA MANCANZA DELL’AVVERTIMENTO DI CUI ALL’ART. 480, CO. 2, C.P.C., NON DETERMINA LA NULLITÀ DELL’ATTO
IL VIZIO VA DEDOTTO CON LO STRUMENTO DELL’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI, EX ART. 617 C.P.C.
Ordinanza | Tribunale di Milano, Dott. Giuseppe Fiengo | 18.02.2016
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