In materia di procedura esecutiva, in ipotesi di titoli giudiziali, la contestazione in sede di opposizione all’esecuzione non può riguardare la formazione del titolo, coperta dal giudicato; può riguardare soltanto la sua efficacia o comunque fatti che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, non anche quelli intervenuti anteriormente, deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.
Pertanto le deduzioni in sede di opposizione all’esecuzione potranno riguardare i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore, il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, la legittimazione attiva o passiva all’esecuzione o infine la pignorabilità dei beni.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Paola, Giudice Luigi Varrecchione nella sentenza n. 475 del 05.06.2023
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE ESECUZIONE: IL DEBITORE NON PUÒ FAR VALERE FATTI ANTECEDENTI AL TITOLO ESECUTIVO
DEVONO ESSERE FATTI VALERE CON OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Attilio Burti | 26.10.2021 |
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