Il codice di procedura civile non prevede espressamente la reclamabilità dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art.615 comma 1 c.p.c., cioè in materia di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, malgrado la norma sia stata interessata da recente intervento legislativo di modifica, l.80/2005, di conversione del decreto legge 35/2005, che, invece, ha introdotto la regola della reclamabilità dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione in materia di sospensione della procedura esecutiva ex art.624 comma 1 c.p.c..
La reclamabilità dell’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a precetto ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo non può desumersi nemmeno dalle norme sul procedimento cautelare uniforme, in quanto l’art. 669 quaterdecies c.p.c. limita l’applicabilità di tali norme ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V del libro IV del codice di procedura civile.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Teramo, Pres. Chiauzzi, Giudice rel. Fanesi, con l’ordinanza del 24 ottobre 2018.
Nel caso in esame, una società proponeva reclamo avverso un’ordinanza pronunciata ex art. 615 c.p.c. I comma, ovvero di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo.
Il Collegio ha rilevato che: “il codice di procedura civile non prevede espressamente la reclamabilità dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art.615 comma 1 c.p.c., cioè in materia di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, nonostante la norma sia stata interessata da recente intervento legislativo di modifica, l. 80/2005, di conversione del decreto legge 35/2005, che, piuttosto, ha introdotto la regola della reclamabilità dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione in materia di sospensione della procedura esecutiva ex art.624 comma 1 c.p.c.; già solo il dato letterale deve indurre ad una interpretazione restrittiva, in quanto l’art. 624 co II si riferisce inequivocabilmente alla sola sospensione disposta nelle sedi di cui all’art. 615 co II e 619”.
Il Tribunale, inoltre, ha affermato che il nuovo intervento legislativo non è stato risolutivo in quanto permane nel modificato comma I dell’art 624 cpc il richiamo al solo giudice dell’esecuzione, ossia ad un giudice diverso da quello deputato a provvedere sull’istanza di sospensione di cui all’art 615 co I, ulteriormente la stessa collocazione dell’art. 624 tra le norme in tema di sospensione del processo esecutivo induce ad escludere l’estendibilità di tale disposizione all’ordinanza che inibisce l’esecutorietà del titolo, soprattutto in base alla profonda differenza tra i due istituti, dato che il primo si riferisce all’efficacia esecutiva del titolo mentre il secondo all’esecuzione, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di effetti dell’ordinanza di sospensione.
Infine, l’organo giudicante ha evidenziato che la reclamabilità dell’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a precetto dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo non può desumersi nemmeno dalle norme sul procedimento cautelare uniforme, in quanto l’art. 669 quaterdecies c.p.c. limita l’applicabilità di tali norme ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V del libro IV del codice di procedura civile.
Per tali ragioni il Tribunale ha dichiarato il reclamo inammissibile.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A PRECETTO: INAMMISSIBILE RECLAMO AVVERSO SOSPENSIONE EFFICACIA ESECUTIVA TITOLO
L’ORDINANZA RIENTRA NELLA CATEGORIA DEI PROVVEDIMENTI SOMMARI NON CAUTELARI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Pres. Di Lorenzo – Rel. Di Lonardo | 07.04.2015 |
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