In tema di procedura esecutiva, è da ritenersi valida la notifica dell’atto di precetto eseguita a mezzo del servizio postale dall’ufficiale giudiziario presso la Corte di Appello nel cui distretto rientra il Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 legge n. 890/1982, infatti, l’ufficiale giudiziario ha l’obbligo di avvalersi del servizio postale per le notificazioni degli atti da eseguirsi fuori del Comune dove ha sede l’Ufficio.
Sarà quindi da rigettare l’eccezione contenuta nell’opposizione al precetto con la quale si lamenti l’incompetenza territoriale dell’ufficiale giudiziario che lo ha notificato.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Paola, Giudice Luigi Varrecchione nella sentenza n. 475 del 05.06.2023
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