LA MASSIMA
Il ricorso avverso l’ipoteca esattoriale di cui all’art.art.77 del D.P.R. n.602/1973 non è configurabile quale opposizione all’esecuzione, quindi si applica la sospensione feriale dei termini. Benchè mediante tale l’impugnazione, il contribuente contesta il diritto all’iscrizione della garanzia, che è strumentale al successivo pignoramento, tale azione non rientra tra le opposizioni all’esecuzione.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART. 77 DEL DPR N.602/1973 ISCRIZIONE DI IPOTECA
1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.
2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione. (314)
2-bis. L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1.
ART. 327 CPC DECADENZA DALL’IMPUGNAZIONE
1. Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
2. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art.292.
(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69in quanto il termine di sei era più ampio in 12 mesi
IL CASO E LA DECISIONE
BIANCO FIORE e GIALLO GIOVANNA hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino depositata il 25/9/08 che ha respinto l’appello dagli stessi proposto contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Alessandria che aveva rigettato la loro domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia dell’iscrizione ipotecaria del 4/6/2002 su beni da essi costituiti in fondo patrimoniale con atto del 5/4/1989, effettuata a favore della EQUITALIA SPA.
EQUITALIA SPA ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso ex art.327 cpc., sul presupposto che la controversia sia qualificabile come opposizione all’esecuzione e quindi non sia applicabile la sospensione feriale dei termini.
La Corte ha rigettato il ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Con decisione in esame la Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso ex art.327 cpc, atteso che l’azione tesa a contestare la illegittimità dell’iscrizione dell’ipoteca, prevista dal DPR n. 602 de 1973, art.77, non costituisce opposizione all’esecuzione.
Nel merito la Corte ha rigettato il ricorso per difetto di chiara indicazione dei fatti controversi e per inidoneità del quesito di diritto, del tutto astratto e non idoneo a dar conto delle ragioni della decisione.
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24542/2009 proposto da:
BIANCO FIORE e GIALLO GIOVANNA
RICORRENTI
EQUITALIA SPA
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n.1296/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/09/2008; R.G.N. 36/2005;
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BIANCO FIORE e GIALLO GIOVANNA propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino depositata il 25/9/08 che ha respinto il loro appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Alessandria che aveva rigettato la loro domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia dell’iscrizione ipotecaria del 4/6/02 su beni da essi costituiti in fondo patrimoniale con atto del 5/4/89, effettuata a favore della EQUITALIA SPA, concessionaria della riscossione dei tributi per la provincia di Alessandria.
La EQUITALIA SPA, resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso ex art.327 cpc., sul rilievo che la controversia sia qualificabile come opposizione all’esecuzione e quindi non sia applicabile la sospensione feriale dei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.
2.- L’eccezione di tardività del ricorso è infondata.
Il presente giudizio, avente ad oggetto la illegittimità dell’iscrizione dell’ipoteca prevista dal DPR n. 602 de 1973, art.77, su beni facenti parte di un fondo patrimoniale, non costituisce infatti una opposizione all’esecuzione, cui non si applica la sospensione dei termini processuali in periodo feriale, in quanto non è in discussione una pretesa esecutiva ma il diritto ad iscrivere la garanzia, pur strumentale al successivo pignoramento del bene.
3.- Con il PRIMO MOTIVO i ricorrenti, sotto il profilo della violazione degli artt.169, 170 e 2740 c.c., e del DPR n.602 del 1973, artt.50 e 77, censurano la sentenza impugnata quanto alla sua intera ratio decidendi, ed in conclusione formulano il seguente quesito di diritto:“Può essere iscritta ipoteca legale, DPR n.602 del 1973, ex art.77, sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale?”.
3.1.- Il mezzo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, del tutto astratto e non idoneo a dar conto delle ragioni della decisione.
Il giudice di merito ha infatti respinto la domanda ritenendo che gli attori non avessero fornito la prova, su di essi gravante, della estraneità del debito ai bisogni familiari e della conoscenza di tale estraneità in capo al creditore.
4.- Con il secondo motivo i ricorrenti, sotto il profilo della violazione di legge, censurano la sentenza nella parte in cui afferma che il debito tributario rientra nel novero dei debiti sorti per far fronte ai bisogni della famiglia, formulando in conclusione il seguente quesito: “Il debito tributario e/o fiscale, anche derivante da evasione fiscale, e più in generale il debito da illecito è per sua natura estraneo ai bisogni della famiglia ex art.170 cc?”
4.1.- Il SECONDO MOTIVO è inammissibile.
A parte che l’accertamento relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cass. 30 maggio 2007 n. 12730), il quesito appare inadeguato, non dando conto delle ragioni della decisione, quali esposte sub 3.1. 5.-
Con il TERZO MOTIVO i ricorrenti, sempre sotto il profilo della violazione di legge, censurano sostanzialmente la sentenza per analoghe ragioni, formulando in conclusione il seguente quesito: “La prova dell’estraneità del debito fiscale e/o tributario, anche derivante da evasione fiscale, ai bisogni della famiglia può essere desunta ex art.115 cpc, comma 2, ed ex art. 2729 cc?”.
5.1.- Anche il terzo motivo è inammissibile, per le medesime ragioni di cui al punto 4.1.
6.- Con il QUARTO MOTIVO la sentenza è censurata sotto il profilo del vizio di motivazione nella parte in cui ritiene il debito tributario rientrante nel novero dei debito sorti per i fabbisogni della famiglia.
6.1.- Il mezzo è inammissibile in difetto di chiara indicazione dei fatto controverso, ai sensi dell’art.366 bis cpc.
7.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, omissis
PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, omissis.
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