L’opposizione agli atti esecutivi è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell’esecuzione, che è l’unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicchè, ove l’atto che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l’ufficiale, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all’art. 617 c.p.c.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Amendola – Rel. Cricenti, con l’ordinanza n. 8150 del 23 aprile 2020.
LA NORMA
Art. 60 cpc
Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:
1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.
IL CASO DECISO
La vicenda ha riguardato un soggetto che ha proposto opposizione agli atti deducendo che sia l’Ufficiale Giudiziario che la custode avessero proceduto all’esecuzione per il rilascio dell’immobile senza curarsi della sua presenza, pur avendo egli chiesto un termine per comparire; il ricorrente ha proposto opposizione agli atti esecutivi davanti al Tribunale di Enna.
Il Giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’azione inammissibile, per difetto di un atto validamente impugnabile e, avverso tale pronuncia, l’esecutato ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, denunciando, tra le altre cose, la violazione dell’art. 60 c.p.c., e degli artt. 608 e 617 c.p.c.. Il ricorrente ha ritenuto infondata la regola secondo cui l’esecutato debba provocare una decisione del giudice sulle condotte illegittime dell’Ufficiale Giudiziario, o comunque degli ausiliari, non potendo impugnare direttamente quest’ultime. E lo fa assumendo che la norma si riferisce solo alle condotte omissive dell’ausiliario e non a quelle attive.
Nessuno degli intimati si è costituito ed il ricorrente ha depositato memorie.
La Suprema Corte, nell’affrontare il thema decidendum, ha rappresentato che l’opposizione agli atti esecutivi è stata proposta non avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione bensì per dolersi di comportamenti illegittimi dei suoi ausiliari, ossia dell’ufficiale giudiziario e della custode.
Orbene, la Corte ha sottolineato che l’opposizione agli atti esecutivi è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell’esecuzione, che è l’unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l’atto che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l’ufficiale giudiziario esso è sottoponibile al controllo del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all’art. 617 c.p.c..
Per il Collegio, dunque, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che “gli atti dell’ufficiale giudiziario non sono impugnabili con l’opposizione, e se si ravvisa che essi siano illegittimi, occorre prima provocare una decisione, su di essi, del giudice dell’esecuzione, indi impugnare quest’ultima”.
In sostanza, nel caso di specie, il ricorrente ha proposto opposizione avverso un atto dell’Ufficiale Giudiziario, di cui ha pure chiesto preventivamente la sospensione, e non avverso un atto del giudice, quest’ultimo solo suscettibile di opposizione.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, gli ermellini hanno rigettato il ricorso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIGNORAMENTO DIRETTO ART. 72 BIS DPR 602/73: INAMMISSIBILE RICORSO EX ART. 700 CPC PER OTTENERE LO “SBLOCCO” DEL CONTO CORRENTE
VI È IL DIFETTO DI RESIDUALITÀ DELLO STRUMENTO CAUTELARE
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 16.04.2019 |
L’ORDINANZA CHE CONCEDE LA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO NON È IMPUGNABILE PER CASSAZIONE
NON È NEPPURE MODIFICABILE O REVOCABILE
Ordinanza | Tribunale Ordinario di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 29.10.2018 |
OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI: FORMA PER INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO
NELLA FASE A COGNIZIONE PIENA IL GIUDIZIO SI PROPONE CON CITAZIONE NEL RISPETTO DEL TERMINE INDICATO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sesta sezione civile, Pres. Amendola – Rel. Armano | 31.08.2018 | n.20637
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno