ISSN 2385-1376
Testo massima
A norma dell’art. 616 cpc l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui all’art. 615 cpc, comma 2, deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l’opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena.
Consegue che se causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice, mentre l’eventuale concessione di un ulteriore termine per tale notifica o una nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte sono ammissibili solo a condizione che, in relazione all’udienza di comparizione indicata dal giudice o indicata nel nuovo atto di citazione, venga rispettato il termine perentorio a suo tempo fissato dal giudice dell’esecuzione.
Con tale pronunzia, che si pone in linea con l’ordinanza n. 1152/11, dunque, la Corte ha ribadito che, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria, il giudizio a cognizione piena deve essere introdotto con l’atto di citazione.
Il principio deve ritenersi applicabile anche all’art. 618 cpc comma 2, che, pur se non fa espresso riferimento all’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, richiama il rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 163 bis cpc o altri se previsti ridotti alla metà, con la conseguenza che la fase di merito dei giudizi di opposizione agli atti va introdotta con atto di citazione e non con ricorso, non rilevando che l’art. 617 comma 2 cpc fa riferimento al ricorso
quale forma per l’introduzione dell’opposizione agli atti esecutivi, essendo relativo alla fase sommaria del giudizio, e che l’art. 618 comma 2 cpc, così come l’art. 616 cpc, parli della “previa iscrizione al ruolo a cura della parte interessata”.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8318-2011 proposto da:
DEBITORE OPPONENTE;
– RICORRENTE –
contro
BANCA SPA;
– CONTRORICORRENTE –
e contro
SOCIETA SRL;
– CONTRORICORRENTE –
e contro
ALTRI CREDITORI;
– INTIMATI –
avverso la sentenza n. 6402/2010 del TRIBUNALE di ROMA del 2/03/2010, depositata il 22/03/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla debitrice esecutata DEBITORE OPPONENTE. avverso il provvedimento che aveva dichiarato l’inammissibilità della conversione ed avverso il provvedimento di aggiudicazione del bene pignorato; il Tribunale ha ritenuto che il mancato rispetto da parte dell’opponente del termine perentorio di 120 giorni per l’introduzione del giudizio di merito, concesso ai sensi dell’art. 618 cpc., comporti l’inammissibilità dell’opposizione: in particolare, nel caso di specie, si è avuto che l’opponente, svoltasi la fase dinanzi al giudice dell’esecuzione ed assegnato da questo il termine perentorio anzidetto, anzichè notificare, entro tale termine, un atto di citazione introduttivo della causa di merito, ha, invece, depositato un ricorso; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, è stato notificato alle parti opposte oltre il termine assegnato dal giudice dell’esecuzione.
Il Tribunale ha comunque rigettato nel merito il motivo di opposizione concernente l’impignorabilità dei beni per la loro costituzione in fondo patrimoniale.
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso sollevata da SOCIETA SRL per essere stato proposto oltre il termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza impugnata.
La modifica apportata all’art. 327 cpc, comma 1, dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, trova applicazione, ai sensi dell’art. 58, comma primo, della stessa legge, soltanto ai giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009. Il presente giudizio è stato introdotto sia dinanzi al giudice dell’esecuzione che dinanzi al Tribunale in epoca precedente tale ultima data.
Il ricorso è affidato a DUE MOTIVI.
1.- Con il PRIMO, si denuncia violazione e falsa applicazione ed interpretazione di legge in relazione agli artt. 616, 617, 618, nonchè vizio di motivazione, per avere il giudicante considerato come necessaria l’introduzione del giudizio di merito con atto di citazione anzichè con ricorso; secondo la ricorrente, si tratta di un assunto che non troverebbe riscontro concreto nella normativa vigente, dato che, in particolare, l’art. 616 cod. proc. civ. non stabilirebbe espressamente che il giudizio in questione debba essere introdotto con atto di citazione. Secondo la ricorrente, avendo introdotto il giudizio ex art. 617 cpc, comma 2, con ricorso depositato dinanzi al giudice dell’esecuzione, non le sarebbe stato imposto da alcuna norma di introdurre il successivo giudizio di merito con citazione anzichè con ricorso, così come ha fatto;
conseguentemente, poichè la pendenza dei giudizi introdotti con ricorso si determina dalla data di deposito di questo e poichè, nel caso di specie, il deposito è intervenuto nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l’opposizione agli atti.
1.1.- La ricorrente aggiunge che il Tribunale avrebbe, altresì, errato nell’esame del caso concreto, nell’interpretazione ed applicazione delle norme richiamate, poiché avrebbe dovuto dichiarare immediatamente l’inammissibilità del ricorso e non provvedere, come invece ha fatto, alla fissazione dell’udienza di comparizione ed all’assegnazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Una volta, invece, concesso tale termine e rispettato lo stesso da parte dell’opponente, il giudizio si sarebbe regolarmente incardinato.
2.- Il motivo di ricorso appare manifestamente infondato.
Previamente è opportuno richiamare quanto già argomentato da questa Corte nell’ordinanza n.1152/11, della quale va ribadito il seguente principio di diritto:
A norma dell’art. 616 cod. proc. civ. – nel testo sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla L. 18 luglio 2009, n. 69 -, l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui all’art. 615 cpc, comma 2, deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l’opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se tale causa è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice, mentre l’eventuale concessione di un ulteriore termine per tale notifica o una nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte sono ammissibili solo a condizione che, in relazione all’udienza di comparizione indicata dal giudice o indicata nel nuovo atto di citazione, venga rispettato il termine perentorio a suo tempo fissato dal giudice dell’esecuzione.
Si ritiene che il principio, pur se espresso con riferimento all’art. 616 cod. proc. civ., debba essere ripetuto anche in riferimento all’art. 618 cpc, comma 2, che è la norma applicabile al caso di specie.
Ed invero, pur se l’art. 618 cpc, comma 2, non fa riferimento espresso all’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, alla stregua di quanto invece detto nell’art. 616 cpc esso tuttavia ribadisce che debbano essere osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà: la norma da ultimo richiamata induce a ritenere che anche la fase di merito dei giudizi di opposizione agli atti esecutivi debba essere introdotta con citazione, salvo che non sia previsto un rito speciale, come è per l’art. 618 bis cpc..
Nè rileva che la forma dell’introduzione dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cpc comma 2 sia quella del ricorso, atteso che essa è relativa alla fase sommaria del giudizio, che è regolata altresì dall’art. 185 disp. att. cpc.
Quanto all’inciso, contenuto anche nell’art. 618 cpc., comma 2, così come nell’art. 616 cpc., per il quale rispetto all’introduzione del giudizio di merito vi debba essere la previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, non può che ribadirsi quanto già affermato nel citato precedente: in particolare, tale riferimento non può essere significativo della volontà del legislatore che la fase di merito dell’opposizione inizi con ricorso, trattandosi di riferimento nient’affatto univoco in tale senso.
2.1.- Venendo a trattare del caso di specie, poichè il ricorso, pur tempestivamente depositato, è stato notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, oltre il termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, correttamente il Tribunale ha ritenuto non rispettato detto termine.
Ed, invero, quando i giudizi debbono essere introdotti con citazione, la pendenza è determinata soltanto dalla notificazione di questa e perciò tale notificazione (tenuto conto del suo perfezionamento nei confronti del notificante) va effettuata nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione.
Infine, non può certo ritenersi che il mancato rispetto del termine da parte dell’opponente sia stato sanato a seguito della concessione, da parte del giudice adito con ricorso, del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
Si tratta, infatti, di un modus procedendi del tutto conforme al sistema delineato dal legislatore quanto ai rapporti tra fase sommaria e fase di merito e quanto alla definizione di questa con sentenza: il giudice dinanzi al quale è introdotto il giudizio di merito sull’opposizione deve dare corso alla cognizione piena, consentendo l’instaurazione del contraddittorio tra l’opponente e gli opposti, anche qualora ritenga che il giudizio di merito sia inammissibile o improcedibile; deve quindi chiudere il giudizio con sentenza, adottata, come nel caso di specie, all’esito della fase di trattazione, dopo aver invitato le parti a precisare davanti a lui le conclusioni.
In conclusione, si ritiene di proporre il rigetto del primo motivo di ricorso.
3.- Col SECONDO MOTIVO di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione ed interpretazione di legge in relazione agli artt. 162, 167, 2647 cod. civ. per avere il Tribunale ritenuto non opponibile a terzi la costituzione del fondo patrimoniale in quanto non risultava l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
Il motivo è inammissibile sotto diversi profili:
– una volta rigettato il primo motivo di ricorso, non sussiste l’interesse all’accoglimento del secondo, atteso che diviene comunque irrevocabile la statuizione di inammissibilità dell’opposizione;
– il mancato annotamento a margine dell’atto di matrimonio non è l’unica ratio decidendi del rigetto del motivo di opposizione, atteso che il Tribunale evidenzia come lo stesso atto costitutivo del fondo patrimoniale sia stato stipulato successivamente alla data di trascrizione del pignoramento;
la sentenza ha comunque deciso la questione concernente l’annotazione del fondo patrimoniale in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. art. 360 bis c.p.c., n. 1), ribadita da Cass. S.U. n. 21658/09.”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
a quindi affermato il seguente principio di diritto: A norma dell’art. 618 c.p.c., comma 2, – nel testo sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 15 -, l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui allo stesso art. 618 cpc., comma 1, deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l’opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se tale causa è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Poichè la questione oggetto di detto principio di diritto non risulta essere stata già espressamente affrontata in sede di legittimità, ritiene il Collegio che vi siano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.
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