ISSN 2385-1376
Testo massima
Poiché il ricorso in opposizione agli atti esecutivi deve avere i requisiti indicati nell’art. 125 cod. proc. civ., in quanto ad essa l’ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, qualora tale scopo di costituire un immediato contatto fra giudice e parte non si realizzi perché l’opposizione, proposta con ricorso spedito con plico raccomandato non si riveli idonea, per il suo contenuto, a tal fine, essa è inesistente, e quella proposta successivamente allo spirare del termine previsto dall’art. 617 cod. proc. civ. va dichiarata inammissibile.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 588-2010 proposto da:
D.S.
– ricorrente–
contro
CONSORZIO
– controricorrente –
e contro
C.P., banca, banca2, banca 3, banca 4, banca 5;
– intimati –
avverso la sentenza n. 11071/2009 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 21/09/2009, R.G.N. 17253/2007;
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano il 21 settembre 2009, pronunciando sull’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da D.S. avverso la ordinanza dell’11 aprile 2006 in virtù della quale era stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore del Consorzio del lotto di cui all’ordinanza di vendita del 24 giugno 2004, ha respinto la opposizione perchè tardivamente proposta, in quanto se la stessa era nei termini, tuttavia era stata inviata per lettera raccomandata sottoscritta dalla parte personalmente e comunque non era idonea al raggiungimento dello scopo, per cui quella proposta il 1 dicembre 2006 era da ritenersi tardiva. Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il D., affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso il Consorzio.
Il resistente Consorzio ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda il Collegio osserva quanto segue.
1.- In punto di fatto in data 1 dicembre 2006 D.S. proponeva opposizione avverso l’ordinanza adottata dal Tribunale di Milano in data 11 aprile 2006 nella procedura esecutiva immobiliare, in virtù della quale era stata disposta l’aggiudicazione definitiva al Consorzio del lotto di cui all’ordinanza del 24 giugno 2004, in quanto il giudice dava atto che il suddetto Consorzio aveva esercitato il diritto di prelazione su tale res. Con atto di impugnazione a mezzo del servizio postale ricevuto il 19 aprile 2006 il ricorrente assumeva di avere proposto opposizione, riformulandone il contenuto con l’atto introduttivo del giudizio.
Su eccezione del Consorzio che si costituiva e su intervento della Banca il Giudice dell’esecuzione ha respinto la opposizione.
Il giudice a quo ha ritenuto che la doglianza sia stata formulata dal debitore successivamente al decorso del termine in quanto da una parte non è stata contestato che l’ordinanza di aggiudicazione risale alla datali aprile 2006 ed è stata conosciuta dal debitore il 19 aprile 2006, dall’altro il ricorso in opposizione è stato depositato solo in data 1 dicembre 2006, a nulla rilevando la comunicazione spedita a mezzo di lettera A.R. alla cancelleria del Tribunale e pervenuta il 19 aprile 2006.
2.- Contro questa decisione con l’unico ed articolato motivo (violazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. – omessa, insufficiente motivazione ovvero contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) il ricorrente sostiene che in base all’art. 156 c.p.c. la opposizione, essendo stata fatta personalmente dalla parte interessata, sia valida ed efficace.
Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo (p.8 sentenza impugnata) detta comunicazione, spedita a mezzo di lettera A.R. “era idonea ad individuare sia il giudice che il procedimento che l’oggetto della questione sulla quale veniva chiesta la pronuncia” (p.6 ricorso).
Di vero, essa era motivata sul non rispetto delle condizioni di vendita e/o del trascorso tempo dell’applicabilità del diritto di prelazione, non avendo versato a quel dì la cifra comparata alla clausola” (p.3 ricorso).
3. – Al riguardo va posto in rilievo quanto segue.
In linea di principio è orientamento di questa Corte, che va ribadito, secondo il quale per la forma della proposizione del ricorso in opposizione agli atti esecutivi occorre che l’atto contenga i requisiti indicati nell’art. 125 c.p.c., in quanto ad essa l’ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore (Cass. n. 9490/07). Pertanto, qualora tale scopo di costituire un immediato contatto fra giudice e parte non si realizzi perchè la opposizione, proposta con ricorso spedito con plico raccomandato non si riveli idonea per il suo contenuto a tal fine, essa è inesistente e quella proposta successivamente allo spirare del termine previsto dall’art. 617 c.p.c. va dichiarata inammissibile.
Peraltro, non solo il giudice a quo si è attenuto a tali principi, ma ha anche ritenuto:
a) che in quanto proposta con comunicazione personale della parte la opposizione non era idonea a rendere edotto il giudice adito e, di conseguenza, le altre parti del processo che l’aggiudicazione definitiva a favore del Consorzio era stata impugnata, nonchè le ragioni giuridiche sottese alla censura (p.8 sentenza impugnata);
b) che la opposizione in data 1 dicembre 2006 non era idonea ad impedire che il processo conseguisse il risultato che ne costituiva lo scopo, ossia l’espropriazione del bene, mentre altre situazioni invalidanti contenute nella opposizione del 1 dicembre 2006 non erano configurabili come nullità e, quindi, non erano sottratte ai rigidi termini di cui all’art. 617 c.p.c. (p.8 sentenza impugnata).
Ne consegue che il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, a favore del Consorzio, che liquida in Euro 5.700/00, di cui Euro 200 per spese oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 467/2013