ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta, ne conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, giudice relatore Dott. Francesco Cottone, che con il decreto n. 138 del 17/03/2014, ha deciso sul ricorso presentato da un creditore avverso il provvedimento del giudice delegato con cui lo stesso non veniva ammesso al passivo per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Nel caso in esame, il ricorrente domandava l’insinuazione per la soddisfazione di due crediti – uno privilegiato secondo l’art. 552, n. 1, del codice della navigazione, l’altro chirografo – relativi alla fornitura di “servizi di terra” presso l’aeroporto di Francoforte sul Meno, e produceva quale unico fondamento di tale assunto fatture relative alla fornitura in questione.
Ebbene, il debitore, costituitosi in giudizio, eccepiva, oltre alla mancata prova dell’esistenza del rapporto contrattuale da cui deriverebbe il credito, l’inammissibilità dell’opposizione per non aver la parte ricorrente proposto osservazioni al progetto di stato passivo.
Il Tribunale, nel merito, ha rigettato l’opposizione, statuendo come, affinché un credito possa essere considerato certo, sia necessario dimostrare di aver concretamente eseguito la prestazione corrispettiva e non sic et simpliciter di aver contratto l’obbligazione da cui essa trae origine: a tal fine, non ha rilevanza probatoria la produzione in giudizio di una fattura, documento che unilateralmente proviene dallo stesso soggetto che vanta la pretesa creditoria.
Citando la recente Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia (Cassazione civile, sezione prima – 10 Aprile 2012 – sentenza n° 5659), il Giudice ha comunque precisato l’ammissibilità del ricorso, dal momento che nei procedimenti di cui agli artt. 98 e ss. della legge fallimentare la mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo non rappresenta esplicita manifestazione – ai sensi dell’art. 329 c.p.c. – della volontà di non avvalersi del mezzo di impugnazione: ciò in quanto l’impugnazione non si rivolge al progetto del curatore che nega l’insinuazione, ma al successivo provvedimento del giudice che conferma tale diniego.
Secondo il Tribunale, inoltre, siffatta ricostruzione logica non è smentita dalla lettera dell’art. 95, comma secondo, l. fall. che prevede per i creditori la facoltà – e non l’onere – di esaminare e contestare il progetto entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo: la rinunzia a tale facoltà non è sanzionata dalla norma con la preclusione al diritto di opposizione al decreto emesso in base all’art. 96 lf.
In conclusione la mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo, non è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso ex art.98 legge fallimentare.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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