ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia l’avv. Alfredo Tessarolo del Foro di Bassano del Grappa per la segnalazione del provvedimento e la redazione delle massime.
Ogni provvedimento di ammissione al passivo può essere modificato dal Giudice Delegato fino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, anche nelle successive udienze di verifica dello stato passivo.
In caso di mancata indicazione del tasso convenzionale nella nota di iscrizione ipotecaria su decreto ingiuntivo, l’unico tasso di interesse applicabile è quello legale, ai sensi dell’art. 2855, comma 2, cc, per cui il credito è ammesso al passivo del fallimento in via privilegiata per capitale ed interessi legali, con esclusione degli interessi moratori che saranno ammessi in via chirografaria.
L’accertamento del credito è definitivo in sede concorsuale, ed il rinvio ad altro giudizio pendente per l’accertamento dell’eventuale usura, anatocismo e quant’altro, non ha ragion d’essere, come pure l’ammissione con riserva in attesa della definizione del predetto giudizio, da intraprendere.
In ipotesi di una eventuale compensazione tra crediti/debiti tra il Fallimento ed il creditore ammesso al passivo nessuna riserva può essere apposta al provvedimento di ammissione in dipendenza di un possibile successivo giudizio recuperatorio, sia perché l’accertamento del credito in sede concorsuale non può dipendere da un accertamento compiuto in altra sede, sia perché l’eventuale credito che dovesse sorgere per il Fallimento in sede ordinaria dovrebbe essere soddisfatto in moneta normale, e non in moneta concorsuale, difettando quindi tutti i presupposti per la compensazione, in primis la reciprocità dei crediti. (avv. Alfredo Tessarolo del Foro di Bassano del Grappa) (riproduzione riservata)
Questi i principi affermati dal Tribunale di Vicenza con il decreto del 03 ottobre 2014 in un giudizio di opposizione all’esclusione dal passivo fallimentare tra una banca contro il fallimento di una società in nome collettivo ed i suoi soci.
Nel caso di specie, l’opponente lamentava l’esclusione della garanzia ipotecaria dallo stato passivo dei soci, su di un bene personale degli stessi, e la non ammissione integrale del credito nello stato passivo della società e dei soci, essendo stato ammesso per il solo capitale con riserva (subordinatamente all’esito di un giudizio recuperatorio di somme indebitamente versate in eccesso alla Banca per interessi), ed escluso per un altro importo (essendo pendente un giudizio per la determinazione del saldo dare-avere inter partes, a titolo di interessi).
Il Tribunale ha ritenuto, in base al chiaro tenore letterale dell’art. 96 co. 4 L.F., che ogni provvedimento di ammissione al passivo non definitivo può essere modificato dal Giudice Delegato fino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, anche nelle successive udienze di verifica.
La sentenza, poi, sul presupposto che l’ipoteca giudiziale si fosse consolidata ex art. 67 co. 1 n. 4 L.F. ha ritenuto che il credito dell’opponente dovesse avere collocazione privilegiata ex art. 2855 co. 2 c.c.
Come noto, la giurisprudenza ha affermato che l’estensione della garanzia ipotecaria presuppone che l’ammontare della somma iscritta corrisponda al netto capitale e che nell’iscrizione sia indicata la misura degli interessi convenzionali. Purché la misura degli interessi sia indicata nell’iscrizione ipotecaria, l’estensione non è da intendersi limitata entro i limiti dell’ammontare della somma per la quale è stata compiuta l’iscrizione medesima (da ultimo, Cass. civ. Sez. I, 23-02-2012, n. 2761).
Si discute però se, ai fini dell’indicazione della misura degli interessi nella nota di iscrizione, sia necessaria l’indicazione del tasso o se sia sufficiente l’indicazione di altri elementi oggettivi e univoci che consentano di individuare il saggio percentuale attraverso un procedimento di mero calcolo matematico.
Sul punto il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie l’unico tasso applicabile al caso concreto fosse quello legale, poiché nella nota di iscrizione ipotecaria agli atti non vi era alcuna menzione della misura del tasso convenzionale, come è prescritto dall’art. 2855, co. 2, c.c., per cui il credito è stato ammesso per capitale ed interessi corrispettivi in privilegio, al tasso legale, fino alla vendita, con esclusione dal privilegio per gli interessi moratori, che dovranno essere individuati e scomputati dal curatore in sede di modifica dello stato passivo, e collocati in chirografo.
Ciò posto, è stato affermato che “per quanto riguarda l’accertamento definitivo del credito in sede concorsuale, non ha poi ragion d’essere il rinvio ad un altro giudizio pendente, essendo la presente l’unica sede deputata a tale verifica; d’altronde, l’ammissione del credito per interessi con il tasso legale (e non convenzionale) rende superfluo ogni ulteriore calcolo (ad es. per usura o anatocismo)“.
Nel medesimo giudizio, la Curatela deduceva di dover intraprendere un successivo giudizio recuperatorio di crediti ed eccepiva a tal fine la compensazione con i crediti della banca.
Il Tribunale ha ritenuto, invece, che non operasse il meccanismo della compensazione in quanto l’eventuale credito che dovesse sorgere per il Fallimento in sede ordinaria non potrebbe mai influenzare l’accertamento del credito ai fini del concorso in quanto compiuto in diversa sede giudiziale; inoltre, l’eventuale credito del Fallimento – derivante da una futura sentenza postconcorsuale – non potrebbe mai essere soddisfatto in moneta concorsuale bensì in moneta normale difettando tutti i requisiti della compensazione, in primis quello della reciprocità.
In conclusione, il credito della banca è stato ammesso al passivo in via definitiva ed il Fallimento è stato condannato alla refusione delle spese processuali.
Testo del provvedimento
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