ISSN 2385-1376
Testo massima
“Il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio della immutabilità della domanda, il quale esclude che possano essere prese in considerazione questioni non rilevabili d’ufficio, dedotte in questa fase per la prima volta dall’opponente“
Sono questi i principi ribaditi dal Tribunale di Taranto, giudice relatore dott.ssa Francesca Zanna, con sentenza n. 1082 del 23 maggio 2013.
La vicenda trae origine dal ricorso per ammissione al passivo, con cui un ingegnere, che aveva espletato attività professionale nell’interesse di una società, poi dichiarata fallita, chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento della detta società sia per il compenso dovuto per l’attività professionale espletata che per alcuni effetti passivi rimasti insoluti ricevuti dalla società.
Il Giudice Delegato ammetteva parzialmente al passivo del fallimento il credito del professionista in via chirografaria, escludendo l’importo derivante dagli effetti passivi insoluti.
Proposta opposizione ex art.98 LF il professionista contestava il provvedimento del Giudice Delegato nella parte in cui aveva ammesso in via chirografaria in luogo del privilegio ex art.2751 bis n.2 cc il proprio credito sostenendo di aver reso le prestazioni professionali in favore della società fallita “nei due anni precedenti rispetto alla procedura di amministrazione controllata“.
Il curatore eccepiva l’inammissibilità della domanda relativamente al riconoscimento del privilegio in quanto proposto per la prima volta solo in sede di opposizione.
Pronunciandosi sul punto il Collegio, aderendo alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, ha correttamente osservato che “il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio della immutabilità della domanda, il quale esclude che possano essere prese in considerazione questioni non rilevabili d’ufficio, dedotte in questa fase per la prima volta dall’opponente“.
Da ciò discende che, ai sensi dell’art. 93, primo comma, L.F. “la domanda di insinuazione al passivo deve indicare non solo il titolo da cui il credito deriva, ma anche le ragioni della prelazione perché in prosieguo della procedura concorsuale, e segnatamente nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non è consentito non solo far valere un credito diverso o di diverso ammontare rispetto a quello specificato con l’istanza di insinuazione ma neanche addurre una diversa connotazione dello stesso credito” (ex plurimis Cass. n. 19605/04).
Invero osserva il Tribunale come, nel caso de quo l’opponente con la domanda di insinuazione al passivo non aveva chiesto il riconoscimento del credito in via privilegiata, né invocato l’art. 2751 bis n. 2 c.c..
Il Tribunale ha inoltre precisato come non possa invocarsi neanche l’art.101 LF atteso che, per pacifica e costante giurisprudenza “l’insinuazione tardiva è ammissibile solo per quei crediti per i quali non sia stata richiesta tempestivamente l’ammissione al passivo, perché in caso contrario, l’unico rimedio consentito è l’opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 L.F.” (Cass. 11600/95).
Sulla scorta di tali argomentazioni il G.D. ha rigettato l’opposizione.
Tale decisione è conforme alla costante giurisprudenza in quanto non è possibile modificare l’originaria domanda di ammissione con l’opposizione allo stato passivo in quanto la normativa fallimentare prevede l’obbligo della completa esposizione delle ragioni di credito nonchè l’obbligo della necessaria richiesta del privilegio, pena la perdita dello stesso.
Testo del provvedimento
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