ISSN 2385-1376
Testo massima
Alle sentenze che hanno deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006 il regime d’impugnazione applicabile è quello dell’appello; a quelle pubblicate successivamente si applica la nuova regola della non impugnabilità, ai sensi del nuovo testo dell’art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost; per le ipotesi, invece, in cui il giudizio di primo grado sia pendente alla data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, deve trovare applicazione, ai sensi dell’art. 49 di tale legge, la nuova disposizione dell’art. 616 cod. proc. civ. che ha eliminato la previsione della non impugnabilità, con conseguente appellabilità delle pronunce di primo grado. (Dichiara inammissibile, Salerno, 25/03/2006).
La sentenza in esame affronta il problema dell’appellabilità delle sentenze che hanno definito le opposizioni all’esecuzione.
La Corte ha enunciato il seguente principio:
“Alle sentenze che hanno deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del 1 marzo 2006 il regime applicabile resta quello della normale appellabilità; mentre quelle pubblicate successivamente sono soggette alla nuova regola della inimpugnabilità, ai sensi del nuovo testo dell’art. 616 c.p.c. (e quindi alla ricorribilità in cassazione)“.
“Per le ipotesi, invece, in cui il giudizio di primo grado sia invece pendente alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 deve trovare applicazione – ai sensi dell’art. 49 – la nuova disposizione dell’art. 616 c.p.c., che ha eliminato la previsione della non impugnabilità della decisione, con la conseguenza che la sentenza resa sulla opposizione alla esecuzione deve considerarsi ora appellabile e non più ricorribile in cassazione“.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 137/2011