ISSN 2385-1376
Testo massima
Il giudicato sull’opposizione all’esecuzione ex art. 2304 c.c. è efficace per la sola procedura esecutiva oggetto di giudizio ma non implica il riconoscimento dell’inesistenza in assoluto del diritto di agire esecutivamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
E’ questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza n.1922 pronunziata dal Tribunale di Taranto, in persona del dott. Claudio Casarano, in materia di opposizione all’esecuzione immobiliare.
Con tale pronunzia il Giudice, chiamato a decidere se l’efficacia del giudicato sull’opposizione all’esecuzione ex art.2304 cc operasse per la sola procedura esecutiva oggetto di giudizio o anche per eventuali azioni esecutive individuali future, ha preliminarmente individuato la natura del beneficium escussionis e cioè del diritto sostanziale riconosciuto ai soci illimitatamente responsabili, quale condizione dell’azione esecutiva che deve ricorrere perché si possa aggredire il patrimonio del singolo socio.
L’ente giudicante ha evidenziato come la sua mancata ricorrenza comporti certamente l’invalidità dell’azione esecutiva e, di conseguenza, l’azione proposta per farla valere configura una forma di opposizione all’esecuzione e non certo di opposizione agli esecutivi.
Tuttavia, il Giudice ha altresì precisato che ciò non comporta anche l’inesistenza in assoluto del diritto di agire esecutivamente nei confronti del socio illimitatamente responsabile, anche per eventuali azioni esecutive individuali future.
Ed infatti, una condizione che opera solo sul piano esecutivo non può comportare l’estinzione del diritto di far valere la responsabilità sussidiaria dei soci in parola.
Più precisamente, il beneficium excussionis ha un’efficacia paralizzatrice dell’efficacia della singola azione esecutiva; di conseguenza anche il giudicato esterno ex art. 2909 c.c. deve riguardare il solo diritto di non vedere aggredito il patrimonio individuale del socio illimitatamente responsabile con riferimento a quel momento e quindi avuto riguardo a quella data azione esecutiva.
Testo del provvedimento
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