ISSN 2385-1376
Testo massima
La sentenza che ha definito l’opposizione all’esecuzione è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. solo se sia stata pubblicata dopo il 1 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009, in quanto a partire da tale data l’art.48, comma II, della L. n.69 del 2009 ha soppresso l’ultimo periodo dell’art.616 cpc che prevedeva la non appellabilità di tale sentenza.
E’ questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con sentenza n.14505 pronunziata in data 10/06/2013 decidendo sul ricorso presentato da Equitalia avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione ex art.615 cpc proposta da un contribuente.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, atteso che secondo la Corte la sentenza impugnata doveva essere appellata innanzi la Corte di appello territorialmente competente e non innanzi la Corte di Cassazione, essendo ad essa applicabile il regime del doppio grado si impugnazione, ripristinato dalla la l. 69/2009 la quale ha soppresso l’ultimo comma dell’art.616 cpc che contemplava la non appellabilità delle sentenze conclusive del giudizio di opposizione.
In conclusione, dunque, ad avviso della Corte Suprema, il regime di impugnazione applicabile alla sentenza che ha deciso sull’opposizione ex art.615 cpc è quello dell’appello, atteso che la data di pubblicazione è successiva al 04/07/2009, e dunque il ricorso è inammissibile.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
EQUITALIA E.TR. S.P.A.
– ricorrente –
contro
S.V.
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione staccata di Manduria, n. 235/11 (R.G. 779/10) del 21 giugno 2011, depositata in pari data, non notificata;
Svolgimento del processo
La controversia concerne l’azione – qualificata come opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi – promossa innanzi al Tribunale di Taranto dal sig. S.V. nei confronti di Equitalia ETR S.p.A. per impugnare l’iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà eseguita sulla base di cartelle di pagamento per un importo complessivo di Euro 213.217,63 – cartelle che erano oggetto della proposta opposizione in quanto il contribuente asseriva che non gli fossero state notificate, avendone appreso l’esistenza solo in base all’iscrizione di ipoteca. Il concessionario contestava l’asserita mancata notificazione delle cartelle ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
Il Tribunale adito riteneva la propria giurisdizione in quanto il contribuente aveva eccepito in primis di non aver ricevuto la notifica delle cartelle e quindi di non essere stato posto in grado di individuare e valutare a quale giudice appartenesse la giurisdizione: sicchè, ad avviso del giudicante, “la perpetuatio jurisdictionis, per ragioni di fatto, si è radicata dinanzi a questo Giudice già in sede di deposito del ricorso”.
Ad avviso del Tribunale “quando una cartella di pagamento che apparentemente risulti regolarmente notificata non sia più impugnabile nel merito dinanzi al Giudice giurisdizionalmente competente per materia essendo decorsi i relativi termini, competente a conoscere della fase di esecuzione forzata – ancorchè non ancora iniziata – resta il Giudice ordinario, dinanzi al quale possono essere fatti valere anche gli eventuali vizi della procedura esecutiva (opposizione agli atti esecutivi) e sia del titolo sottostante (opposizione all’esecuzione), posto che la cartella di pagamento assurge al rango di precetto ed il titolo sottostante è costituito dal ruolo emesso dall’Ente impositore, il quale, essendo contenuto nella stessa cartella di pagamento costituisce un unicum inscindibile ai sensi dell’art.479 cpc, comma 3”.
Nel merito il Tribunale dichiarava l’inesistenza, nullità e inefficacia delle cartelle, l’illegittimità delle ipoteche iscritte, ordinandone l’immediata cancellazione.
Avverso tale sentenza l’Equitalia E.TR. S.p.A. propone ricorso per cassazione con cinque motivi riproponendo preliminarmente le proprie contestazioni in ordine alla affermata giurisdizione del giudice ordinario.
Resiste il contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con i primi due motivi di ricorso, il concessionario ripropone l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, evidenziando come l’iscrizione ipotecaria e la stessa propedeutica notifica della cartella siano atti preordinati all’esecuzione e non atti di una esecuzione già iniziata, per cui è da escludere la competenza giurisdizionale del giudice dell’esecuzione, dovendosi la giurisdizione individuare sulla base della natura del credito per cui il concessionario procede e non in ragione della concreta impugnabilità della cartella per mancato rispetto del termine.
1.1. Quindi il concessionario elenca tutte le 35 cartelle (asseritamente) notificate al contribuente e poste a base dell’iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione, ponendo in evidenza che i crediti azionati sono di tre specie: di natura tributaria (18 cartelle), di natura previdenziale (13 cartelle) e violazione del codice della strada (4 cartelle).
2. Il ricorso è inammissibile.
La stessa parte ricorrente afferma che l’atto con il quale il S. aveva introdotto il giudizio era qualificato “ricorso ex artt.615 e 617 cpc, nonchè ai sensi del D.P.R. n.602 del 1973, art.57, comma 2, e art.59, e del D.Lgs. 26 febbraio 1999, art.29, comma 2, OPPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO”.
Il Tribunale adito ha, a sua volta, definita l’azione proposta dal S. principalmente come opposizione all’esecuzione in quanto diretta a contestare il titolo in base al quale Equitalia procedeva nei confronti del contribuente.
3. L’opposizione del S. è stata proposta in epoca successiva al 4 luglio 2009 e cioè in data 14 dicembre 2010, come lo stesso S. dichiara nel proprio controricorso. Ivi il S. eccepisce che l’azione da lui proposta va “inquadrata come opposizione all’esecuzione (illegittimità non determinata della pretesa contenuta nelle cartelle di pagamento, oltre agli interessi e spese ivi indicate) sia formale e sia sostanziale, dunque, sia nell’an e sia nel quantum debeatur” – come pure ammette controparte: sicchè la sentenza impugnata “doveva essere appellata dinanzi alla Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, territorialmente competente e non dinanzi alla Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, il che rende inammissibile il ricorso cui si resiste con ogni effetto e conseguenza di legge”.
4. L’eccezione è fondata.
Questa Corte ha, invero, già specificato che la sentenza che abbia definito l’opposizione all’esecuzione è impugnabile per cassazione ai sensi dell’art.111 Cost., solo se sia stata pubblicata dopo il 1 marzo 206 e prima del 4 luglio 2009 (v. Cass. n.2072 del 2013), in quanto a partire da tale data la L. n.69 del 2009, art.48, comma 2, ha soppresso l’ultimo periodo dell’art.616 cpc, che prevedeva non appellabilità delle sentenze che avessero deciso l’opposizione all’esecuzione.
5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2013
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