In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione determina che il giudizio di opposizione all’esecuzione si debba concludere non con l’accoglimento dell’opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere; per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione.
Relativamente al rimborso c.d. forfettario delle spese generali (nella specie ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012), esso costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Condello, con l’ordinanza n. 6902 del 14 marzo 2024, con la quale è stato ritenuto virtualmente vittorioso il ricorrente, essendo risultata totalmente infondata l’opposizione al decreto ingiuntivo formulata originariamente dalla controricorrente.
Nella specie accadeva che un cliente proponeva opposizione avverso il precetto – notificatole dall’avvocato e con cui si intimava il pagamento della somma di Euro 38.524,75 a titolo di compenso professionale – emesso in forza di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo in esito al rigetto dell’opposizione pronunciata dal Tribunale di Roma, deducendo che le somme richieste non erano dovute in ragione dell’erronea applicazione di I.V.A., C.P.A. e spese generali.
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione, rideterminava la somma dovuta nel minor importo di Euro 28.684,20, ritenendo non dovuto quello di Euro 9.840,55 preteso a titolo di oneri accessori sulla sorte.
La sentenza, impugnata dal difensore, veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Roma, che dichiarava dovuti gli importi richiesti a titolo di I.V.A. e C.P.A. e rigettava il gravame con riferimento alle spese generali, perché non comprese nel titolo giudiziale, divenuto definitivo.
L’avvocato ricorreva per la cassazione della suddetta decisione, lamentando che la Corte territoriale, pur riconoscendo la debenza di I.V.A. e C.P.A., aveva negato il rimborso delle spese generali, in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il rimborso delle spese generali spetta all’avvocato in via automatica e con determinazione ex lege, a prescindere da una esplicita menzione in sentenza.
La Suprema Corte, in applicazione dei principi già menzionati, ha affermato che a seguito della “ricorrenza della caducazione in separata sede del titolo esecutivo giudiziale provvisorio posto a base del precetto oggetto dell’opposizione definita con la sentenza gravata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, restandone travolte le pronunce – nel presente giudizio succedutesi – sulle contestazioni all’esecuzione intrapresa con il titolo esecutivo ormai caducato; ma, al contempo, occorre valutare, ai fini della soccombenza virtuale, se fosse o meno fondato il motivo di opposizione con cui la odierna controricorrente ha dedotto l’erronea applicazione, sulla somma capitale portata dal decreto ingiuntivo, di I.V.A., C.P.A. e di spese generali tema da considerare si restringe alla sola contestazione del rimborso delle spese generali”.
Anche sotto tale profilo, però, la Suprema Corte ha ritenuto che l’opposizione sarebbe stata sicuramente infondata, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello.
Pertanto, in ragione dell’integrale infondatezza dell’opposizione, il ricorrente è stato reputato virtualmente vittorioso.
In definitiva, la causa è stata decisa nel merito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese, liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, sono state liquidate come in dispositivo, con il riconoscimento anche delle spese generali a favore del ricorrente virtualmente vittorioso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A DI – SPESE GIUDIZIALI: IL CREDITORE NON PUÒ MAI ESSERE CONDANNATO IN CASO DI RICONOSCIMENTO DI UNA MINOR SOMMA
IN TALI IPOTESI NON È MAI SOCCOMBENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Lombardo – Rel. Abete | 27.08.2020 | n.17854
SPESE PROCESSUALI: LA CONDANNA AL PAGAMENTO DEVE ESSERE IMPUTATA ALLA PARTE CONCRETAMENTE SOCCOMBENTE
LA CONDANNA PUÒ ESSERE ESTESA AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE
Sentenza | Tribunale Milano, Giudice Federico Salmeri | 12.01.2021 |
SPESE PROCESSUALI: LA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO NON LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE
IRRILEVANTE LA CIRCOSTANZA CHE LA LITE VENGA DEFINITA PER UNA QUESTIONE DI RITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. Lombardo – Rel. Fortunato | 24.06.2020 | n.12484
SPESE PROCESSUALI: LA SOCCOMBENZA È RIMESSA AL POTERE DECISIONALE DEL GIUDICE DI MERITO
LE SPESE NON POSSONO MAI ESSERE POSTE A CARICO DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 17.01.2014 | n.892
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno