Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
Il mancato rispetto del termine di notificazione del ricorso in opposizione all’esecuzione e del decreto di fissazione di udienza, relativi alla fase camerale, comporta l’inammissibilità dell’opposizione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, senza possibilità di sanatoria anche a seguito della costituzione di controparte, stante la violazione di un termine perentorio che, in quanto tale, non può essere prorogato dal giudice una volta assegnato, non potendo neanche essere concesso un nuovo termine.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Napoli, Giudice Stefania Cannavale, con l’ordinanza del 13.11.2019.
Nell’ambito di una procedura esecutiva, un debitore ha impugnato l’ordine di liberazione dell’immobile deducendo che l’immobile pignorato è stato costruito su un fondo intercluso non avendo nessun accesso se non da un fondo servente di proprietà a lui esclusiva (e non pignorata). Pertanto, ha chiesto la sospensione dell’esecuzione ed accertare che all’immobile venduto in esecuzione forzata non si poteva accedere in quanto non esisteva servitù di passaggio su tale fondo.
Il Giudice dell’Esecuzione ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione della sospensione. Inoltre, nel corso dell’udienza di comparizione, l’Organo giudicante ha rilevato che il decreto ed il ricorso non sono stati notificati all’unico creditore procedente, una banca, parte del procedimento esecutivo, ma soltanto nei confronti del custode, senza rispettare il termine perentorio assegnato dal giudice.
Sulla base di validissima e consolidata giurisprudenza (Cass., n. 11583 del 2009; Cass., n. 4957 del 2007; Cass., n. 5787 del 1986; Cass., n. 4957 del 2007), il Giudice ha dichiarato inammissibile l’opposizione, sulla base di quanto disposto dall’art. 618 c.p.c..
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI: FORMA PER INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO
NELLA FASE A COGNIZIONE PIENA IL GIUDIZIO SI PROPONE CON CITAZIONE NEL RISPETTO DEL TERMINE INDICATO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sesta sezione civile, Pres. Amendola – Rel. Armano | 31.08.2018 | n.20637
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-atti-esecutivi-forma-per-introduzione-del-giudizio-di-merito
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI: FORMA PER INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO
FASE COGNIZIONE PIENA: IL GIUDIZIO SI PROPONE CON ATTO DI CITAZIONE NEL RISPETTO DEL TERMINE INDICATO DAL GIUDICE
Sentenza | Corte di Cassazione, sezione sesta | 07.11.2012 | n.19264
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-agli-atti-esecutivi-forma-per-introduzione-del-giudizio-di-merito
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