In materia di opposizione all’esecuzione la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non determina in sé l’inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può esser dedotta mediante opposizione a precetto o all’esecuzione intrapresa ex articoli 615 e 617 cod. proc. civ., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell’opposizione al decreto – ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. e, ricorrendone le condizioni, dell’art. 650 cod. proc. civ.- la cognizione di ogni questione attinente all’eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Frasca – Rel. D’Arrigo, con la sentenza n. 29729 del 15.11.2019.
La vicenda trae origine dall’opposizione promossa da un debitore al precetto notificato da una banca in virtù di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini di legge. In primo ed in secondo grado, il debitore aveva dedotto una serie di vizi del titolo esecutivo fra i quali l’invalidità della notifica, ma la sua opposizione era stata rigettata in entrambi i gradi di giudizio.
Nel ricorso per Cassazione ha insistito nell’eccezione di invalidità della notifica del decreto ingiuntivo per violazione delle norme sostanziali e processuali in tema di elezione di domicilio, di notificazione e di onere della prova.
La Suprema Corte ha ribadito, fra le altre cose, che l’inesistenza della notifica di un atto giudiziario è configurabile oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto. Nelle altre ipotesi di difformità dal modello legale si è in presenza di nullità. I suddetti elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
La Corte si è dunque pronunciata per l’inammissibilità del ricorso, considerato che, nel caso di specie, l’opponente non aveva prospettato, nemmeno in astratto, la sussistenza di vizi idonei a determinare l’inesistenza del titolo esecutivo.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in rivista:
OPPOSIZIONE TARDIVA A D.I.: non è sufficiente l’irregolarità della notificazione
È ONERE DELL’OPPONENTE PROVARE LA CONOSCENZA TARDIVA DEL PROVVEDIMENTO
Ordinanza | Corte di Cassazione Pres. Cristiano, Rel. Valitutti | 20.11.2017 | n.27529
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-tardiva-a-d-i-non-e-sufficiente-lirregolarita-della-notificazione
OPPOSIZIONE A D.I.: LA TEMPESTIVITÀ VA ACCERTATA CON RIGUARDO ALLA DATA DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEL SOLO OPPONENTE
NON HA ALCUN RILIEVO LA DIVERSA DATA DI PERFEZIONAMENTO NEI CONFRONTI DI ALTRO INGIUNTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott.ssa Giovanna Schipani | 16.05.2018 | n.9962
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-a-d-i-la-tempestivita-va-accertata-con-riguardo-alla-data-di-notificazione-nei-confronti-del-solo-opponente
OPPOSIZIONE TARDIVA A D.I.: IL RIMEDIO AVVERSO IRREGOLARE NOTIFICA È QUELLO SANCITO DA ART. 650 C.P.C.
NON È AMMISSIBILE L’APPELLO AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza | Corte d’Appello di Torino, Pres. La Marca, Rel. Macagno | 10.01.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-tardiva-a-d-i-il-rimedio-avverso-irregolare-notifica-e-quello-sancito-da-art-650-c-p-c
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: GRAVA SUL DEBITORE L’ONERE DI ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
È L’OPPONENTE CHE PRECLUDE AL CREDITORE LA VIA BREVE COSTRINGENDOLO A PERCORRERE QUELLA PIÙ LUNGA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Laura Maria Rivello | 25.07.2017 | n.921
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-decreto-ingiuntivo-grava-sul-debitore-lonere-di-attivazione-del-procedimento-di-mediazione
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