In tema di opposizione all’esecuzione promossa in corso di procedura, il provvedimento di sospensione (ove non coltivato con il reclamo o con il giudizio di merito) non è idoneo di per sé ad anticipare gli effetti della sentenza di merito in quanto potrà eventualmente evolversi in un (necessariamente successivo) provvedimento di estinzione che, a differenza della sentenza di merito, in ogni caso non farà venir meno l’efficacia esecutiva del titolo e, quindi, consentirà sempre al creditore procedente di attivare una nuova procedura esecutiva; eppure, fermo restando quanto sopra detto in linea di interessi astratti, è altresì vero che, il provvedimento di estinzione è un atto dovuto da parte del giudice dell’esecuzione sul presupposto della sospensione non reclamata o confermata o disposta – malgrado il mancato riferimento a tale ipotesi nella versione del 2009 dell’art. 624, comma 3, c.p.c. – in sede di reclamo e non seguita dall’introduzione del giudizio di merito che, in quanto tale, pur costituendo un minus rispetto alla sentenza di merito, comunque conserva un apprezzabile contenuto di utilità, determinando la liberazione del diritto aggredito con il pignoramento;
Recuperando quel tanto di “anticipatorio” che esiste nel provvedimento di sospensione adottato dal giudice dell’esecuzione e, conformemente allo spirito della legge, quale risulta da una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni, a norma degli articoli 24 e 111 Cost., si deve ritenere che: 1. l’interesse a promuovere il giudizio di merito si consolidi definitivamente solo all’esito del reclamo ove proposto e 2. il collegio debba concedere un nuovo termine per l’introduzione del giudizio di merito, tenuto conto degli effettivi interessi delle parti, allorquando la decisione adottata sia contraria rispetto a quella assunta dal giudice dell’esecuzione: ne consegue che, pure in mancanza di introduzione del giudizio di merito da parte del debitore esecutato che non ha ottenuto il provvedimento di sospensione, il reclamo proposto può essere esaminato e, in caso di accoglimento, porterà all’estinzione del processo esecutivo se, nei termini eventualmente assegnati dal Collegio, la causa di merito non verrà introdotta dal creditore procedente.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano in composizione collegiale, Giudice rel. Cesare de Sapia, con ordinanza del 15 marzo 2016, che ha fornito un interessante excursus sul delicato tema dei rapporti tra giudizio di merito dell’opposizione ex art. 616 c.p.c. e reclamo “cautelare”, nel silenzio del codice di rito.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI PROPOSTA CUMULATIVAMENTE
LA SENTENZA VA IMPUGNATA CON I MEZZI PREVISTI PER CIASCUN TIPO DI OPPOSIZIONE
Sentenza | Cassazione civile, sezione lavoro | 22.05.2013 | n.12583
È, ALTRESÌ, ESCLUSA L’APPLICAZIONE IN VIA ANALOGICA DELLA DISCIPLINA EX ART. 624 C.P.C
Ordinanza | Tribunale di Fermo, Pres. Marziali, Rel. Pulicati | 16.02.2019 | n.21237
OPPOSIZIONE ESECUZIONE: INAMMISSIBILE IL GIUDIZIO DI MERITO INSTAURATO TARDIVAMENTE
INSUSCETTIBILE DI PROROGA IL TERMINE PERENTORIO PER NOTIFICA DI RICORSO E DECRETO
Sentenza | Tribunale di Nola, dott.ssa Lorella Triglione | 12.10.2015 | n.262
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