Il giudizio di opposizione allo stato passivo, malgrado la sua natura impugnatoria, non è caratterizzato dalla preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del thema disputandum e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez VI, Pres. Ferro – Rel. Campese, con l’ordinanza n. 16324 del 10 giugno 2021.
E’ accaduto che il Tribunale respingeva l’opposizione allo stato passivo spiegata ex art. 98 L.F. da un avvocato avverso la decisione del giudice delegato di escluderlo dall’ammissione al passivo fallimentare.
La decisione del giudice di prime cure si fondava precipuamente sull’eccezione sollevata per la prima volta dal curatore in tale sede, inerente l’inesatto adempimento della propria prestazione professionale da parte dell’avvocato.
La Corte di Cassazione veniva investita dall’avvocato ricorrente della questione in merito alla mancata assegnazione di un termine istruttorio da parte del Tribunale, nonostante in quella sede fosse stata sollevata per la prima volta un’eccezione da parte della curatela che opponeva alla pretesa dell’avvocato un’asserita violazione dei doveri professionali accessori, come quello di informazione e diligenza nei confronti del proprio assistito.
Gli Ermellini, statuendo sul punto, hanno affermato il diritto del curatore di poter sollevare eccezioni in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo che, pur avendo natura impugnatoria, non è caratterizzato dalla preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato.
La Corte ha inoltre ribadito che in queste ipotesi, e solo in relazione ai contenuti e termini dell’eccezione nuova o di quella specificata in un momento successivo, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all’opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE STATO PASSIVO: HA NATURA IMPUGNATORIA ED È RETTA DAL PRINCIPIO DI IMMUTABILITÀ DOMANDA
NON SI CONFIGURA QUALE APPELLO E NON PRODUCE EFFETTO DEVOLUTIVO PIENO
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Ceccherini – Rel. Di Virgilio | 10.06.2015 | n.1204
OPPOSIZIONE STATO PASSIVO: AMMISSIBILE LA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI
SI TRATTA DI UN GIUDIZIO DIVERSO DA QUELLO ORDINARIO DI COGNIZIONE, AUTONOMAMENTE DISCIPLINATO DALLA L. FALL., ARTT. 98 E 99
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Caiazzo | 25.02.2020 | n.4952
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