ISSN 2385-1376
Testo massima
Il termine per proporre opposizione all’esecutività dello stato passivo è di sei mesi se il Curatore non ha effettuato la comunicazione al creditore dell’avvenuto deposito dello stato passivo ex art.97 LF.
Il provvedimento di esclusione del credito, ove non comunicato, deve essere impugnato nel termine di cui all’art.327 cpc. Il termine di sei mesi per proporre gravame decorre dalla data di deposito dello stato passivo in cancelleria.
È quanto precisato dal Tribunale di Pavia, con decreto del 27/11/2013, Giudice relatore dott. Piero Pieri, che ha dichiarato l’inammissibilità della proposta opposizione ex art.98 LF per tardività della stessa.
Tale principio precisa il Collegio ben si concilia con le esigenze di celerità e speditezza delle procedure fallimentari e soprattutto con la primaria esigenza di certezza circa la stabilità dei provvedimenti emessi in tale ambito.
Inconciliabile con le dette esigenze sarebbe il principio in base al quale il creditore escluso dallo stato passivo, potrebbe, in mancanza della comunicazione ex art.97 impugnare lo stesso sino all’esecutività del piano di riparto.
Ebbene, dichiarato esecutivo lo stato passivo e depositato in cancelleria il curatore deve comunicare ai ricorrenti l’esito del procedimento trasmettendo a tutti una copia ed “informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda“.
Tale incombente assume il carattere di centralità ai fini delle impugnazioni ordinarie poiché dal momento della ricezione della comunicazione decorre il termine di trenta giorni.
Nel caso di mancata comunicazione si applica in via analogica l’art.327 cpc.
Decorso il termine di sei mesi dal deposito in cancelleria dell’esecutività dello stato passivo sarà esaurito il diritto del ricorrente a proporre impugnazione.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 7/2013