ISSN 2385-1376
Testo massima
Il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso in opposizione allo stato passivo e del pedissequo decreto presidenziale, di cui all’art. 99, IV co. LF, è ordinatorio e non perentorio.
L’inosservanza del detto termine non è tuttavia priva di effetti atteso che l’inutile decorso del termine ordinatorio produce gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere l’attività.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, Giudice relatore dott. Michele Prencipe con decreto del 02.12.2013, chiamato a pronunciarsi su di una opposizione ex art.98 LF.
La vicenda processuale affrontata dal Collegio barese, in ordine alla natura del termine di cui all’art.99 comma IV LF, è di rilevante interesse anche alla luce delle incertezze giurisprudenziali sulla natura ordinatoria o perentoria del termine di notificazione del decreto risolte dai giudici di legittimità solo di recente.
Ed invero, nel 2009 le Sezioni Unite con la sentenza n. 25494, hanno chiaramente precisato la natura ordinatoria del termine per la notifica al curatore del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell’udienza, anche perchè finalizzato a permettere la costituzione del curatore, da cui ne consegue che la sua inosservanza non determina l’inammissibilità dell’opposizione, restando sanata, ex art. 156 cod. proc. civ., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato il curatore sia comparso e abbia svolto l’attività cui la notifica del ricorso e del decreto era strumentale.
Il mancato rispetto del termine stabilito dalla legge per la notificazione del ricorso-decreto alla controparte assume rilievo oggi soprattutto qualora comporti la violazione del termine minimo di comparizione la cui ipotesi determina ex art. 164 cpc la nullità dell’atto.
Non sono mancate tuttavia nel tempo pronunce, seppure limitate, che hanno concluso per la natura perentoria del termine de quo.
Il collegio barese, aderendo alla decisione delle Sezioni Unite, ha viepiù precisato che anche se in dottrina si è ritenuto che la scadenza del termine ordinatorio non possa mai essere determinante di alcuna decadenza, pur tuttavia una volta scaduto il termine ordinatorio, senza che si sia avuta una proroga, si determinano conseguenze analoghe a quelle relative al termine perentorio.
Ed invero, la natura di tale termine non può esentare la parte che ne sia gravata dal rispettare l’onere sulla stessa incombente.
Pertanto, ove il ricorrente non abbia proceduto alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, si deve escludere che sia consentita l’assegnazione di un nuovo termine per provvedere alla notifica.
Conseguenza è la dichiarazione di improcedibilità del ricorso in opposizione.
Da una lettura degli artt. 153 e 154 cpc si rileva,infatti, che la differenza tra termini ordinatori o perentori risiede nella prorogabilità o meno dei primi. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati neppure per accordo delle parti – art.153 cpc – di contro per i termini ordinatori è consentita la loro abbreviazione o proroga, finanche d’ufficio, sempre però prima della scadenza – art.154 – . (Per approfondimenti sui termini processuali si confronti il Tribunale di Taranto, ordinanza del 02.05.2013 già oggetto di approfondimento sulla rivista )
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 119/2013