LA MASSIMA
E’ possibile per il creditore opponente PRODURRE NUOVI DOCUMENTI, essendo stato chiarito, ancora di recente, dalla Suprema Corte che, “in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, anche nella disciplina – qui applicabile ratione temporis – prevista dal d.lgs. n.169 del 2007 (come nel regime intermedio, successivo al d.lgs. n. 5 del 2006), per la produzione di documenti a sostegno dell’istanza di ammissione al passivo non trova applicazione il divieto di cui all’art.345 cpc, versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria; tale rimedio, infatti, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art.96 legge fallimentare, segnando solo gli atti introduttivi ex artt.98 e 99 legge fallimentare, con l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori” (cfr. Cass. 25.2.2011, n. 4708).
Ai fini del riconoscimento del privilegio 2751 bis cc, n.5 bis cc (introdotto dalla legge 31 gennaio 1992, n.59, art.18, secondo comma) il creditore deve fornire una PROVA RIGOROSA in merito al credito azionato in quanto trattandosi di operazioni del tutto corrispondenti ad atti di mercato posti in essere a scopo di lucro. È indispensabile che IL NESSO DI STRUMENTALITÀ CON LA FINALITÀ COOPERATIVA sulla quale il privilegio si fonda sia dimostrato in modo INECCEPIBILE anche al fine di non operare un’ingiustificata violazione delle regole concorrenziali e del principio di uguaglianza per le norme che derogano al principio di parità di trattamento dei creditori onde evitare ingiustificate disparità tra situazioni creditorie del tutto analoghe. La prova dell’esistenza del privilegio dovrà CONCRETAMENTE essere dimostrata, non essendo sufficiente la mera qualifica soggettiva del creditore, (nome di cooperativa agricola e/o di consorzio agrario + iscrizione nel relativo registro), per giustificare la chiesta prelazione
IL CASO
La SOCIETÀ COOPERATIVA ha proposto domanda di ammissione al passivo chiedendo il riconoscimento del privilegio ex art.2751 bis, n.5 bis cc a titolo di corrispettivo per le forniture di grano duro effettuate in favore della fallita in bonis.
Il credito è stato ammesso integralmente in vi chirografaria.
Avverso il provvedimento relativo al mancato riconoscimento del privilegio, la SOCIETÀ COOPERATIVA ha proposto opposizione allo stato passivo, producendo nuovi documenti a supporto della richiesta di ammissione in via privilegiata.
Instauratosi il contraddittorio, la curatela restava contumace, il Giudice relatore (delegato alla trattazione giusta provvedimento del Presidente di sezione) ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
LA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato la domanda, affermando il seguente principio:
In merito alla richiesta di ammissione in via privilegiata il Tribunale ha motivato il rigetto proponendo le seguenti considerazioni:
Con il privilegio previsto dall’art.2751 bis cc, n.5 bis cc, il legislatore ha voluto superare la distinzione tra cooperative (e relativi consorzi) di PRODUZIONE E LAVORO in agricoltura e cooperative di IMPRENDITORI AGRICOLI per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell’impresa e della sua struttura organizzativa ai fini dell’esistenza del privilegio del credito;
la Suprema Corte con sentenza n.6704 del 1998, del resto, ha affermato che, con il privilegio in esame, il legislatore ha sostituito al CRITERIO DI PREVALENTE TUTELA DEL LAVORO quello oggettivo derivante dalla NATURA DEL CREDITO, così spostando il parametro di riferimento dal lavoro alla cooperazione ed agevolando indistintamente tutte le cooperative ed i consorzi esercenti attività agricola, anche a prescindere dall’apporto lavorativo dei soci;
la successiva Cass. n. 12054 del 1998 ha dedotto che il privilegio compete non solo alle cooperative agricole di produzione e lavoro, ma anche a quelle per la trasformazione e per l’alienazione di prodotti agricoli costituite tra imprenditori del settore;
tale orientamento è poi stato ribadito dalla anche dalla Corte di Cassazione del 21.10.2010 n.21652;
il Tribunale ha ritenuto di considerare inutile qualsivoglia approfondimento relativo la sussistenza, o meno, nella odierna opponente SOCIETÀ COOPERATIVA del requisito soggettivo della presenza al suo interno di soci lavoratori e della preponderanza del loro apporto all’attività della stessa;
la ragione d’essere del privilegio va ricercata nella speciale tutela che il legislatore ha inteso assicurare alla COOPERAZIONE IN AMBITO AGRICOLO per cui il credito cui tale privilegio attiene deve essere sorto nell’esercizio di un’attività riconducibile alla funzione propria delle cooperative o dei consorzi di quel settore, costituti in forma cooperativa;
la mera qualifica soggettiva del creditore, (nome di cooperativa agricola e/o di consorzio agrario + iscrizione nel relativo registro), NON è sufficiente a giustificare la prelazione;
il fondamento del privilegio si radica, invece, nella causa oggettiva del credito e cioè nel fatto che questo DERIVI DALL’ATTIVITÀ NELLA QUALE SI ESPLICA LA FUNZIONE COOPERATIVA specialmente tutelata dal legislatore;
la tutela attiene alla “vendita dei prodotti”, cioè primariamente alla vendita di quei beni la cui produzione è riconducibile all’attività dei soci riuniti in cooperativa o all’attività delle imprese consorziate;
al fine del riconoscimento del privilegio si deve trattare della vendita di prodotti agricoli che direttamente si legano all’oggetto sociale dell’ente ed alla sua specifica funzione, costituendone la naturale esplicazione, come appunto accade quando quei prodotti siano stati forniti o trasformati dai soci;
naturalmente, neppure nelle COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE è del tutto esclusa la possibilità di compiere operazioni commerciali anche con terzi, acquistando perciò sul mercato prodotti destinati poi ad essere rivenduti, ed è ben possibile che tali operazioni siano funzionali allo scopo mutualistico dell’ente: nel qual caso l’attribuzione del rango privilegiato al credito da esse derivante troverebbe pur sempre giustificazione nella loro strumentalità rispetto al conseguimento delle finalità cooperative in agricoltura cui il legislatore ha inteso dare tutela;
trattandosi di operazioni del tutto corrispondenti ad atti di mercato posti in essere a scopo di lucro, è indispensabile che il suaccennato nesso di strumentalità con la finalità cooperativa sulla quale il privilegio si fonda sia BEN CHIARO E DIMOSTRABILE;
per tali motivi, in presenza di un’attività commerciale posta in essere sul mercato in termini e con modalità del tutto identiche a quella svolta a scopo di lucro da qualsivoglia altra impresa, il riconoscimento del rango privilegiato al credito che ne risulti cessa di essere giustificato dalla causa di detto credito, dovendo essere provata concretamente la materiale sussistenza del rapporto di strumentalità tra l’operazione di cui si tratta e le peculiari finalità cooperative dell’ente alle quali già sopra si è fatto cenno;
le norme che conferiscono privilegi, per la loro stessa natura di norme speciali che derogano al principio di parità di trattamento dei creditori, pur essendo in via di principio suscettibili anche di possibili interpretazioni estensive, richiedono nondimeno applicazioni assai controllate, affinché, appunto, non conducano ad ingiustificate disparità tra situazioni creditorie del tutto analoghe;
applicandosi, allora, i riportati principi (desumibili anche dalla già citata Cass. 21.10.2010, n. 21652) alla fattispecie in esame, ne consegue che diviene decisivo l’accertamento concernente l’esistenza, o meno, della prova della riferibilità del credito di cui si discute alla vendita di beni conferiti, prodotti o trasformati dai soci della cooperativa opponente e non, invece, alla commercializzazione di beni acquistati da terzi;
una siffatta prova, però, non è stata adeguatamente fornita, non essendo certamente sufficienti, allo scopo, le fatture ed i documenti di trasporto depositati, né il Registro I.V.A. e/o i bilanci dell’istante (con annesso modulo, allegato, C17 Albo Cooperative);
con tale documentazione non è possibile desumere, che, nella specie, si sia trattato di vendita proprio di prodotti agricoli direttamente da loro conferiti e/o ottenuti e/o trasformati (se acquisiti da terzi) e/o o comunque derivati da operazioni strumentali alle finalità istituzionali della cooperativa.
Il commento
Il Tribunale ha ben chiarito che il creditore opponente ha la possibilità di produrre nuovi documenti nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
Il Tribunale ha poi affermato che ai fini del riconoscimento del privilegio 2751 bis cc, n.5 bis cc (introdotto dalla legge 31 gennaio 1992, n.59, art.18, secondo comma) occorre fornire una PROVA RIGOROSA in merito al credito azionato, in quanto, trattandosi di operazioni del tutto corrispondenti ad atti di mercato posti in essere a scopo di lucro, è indispensabile che il nesso di strumentalità con la finalità cooperativa sulla quale il privilegio si fonda sia dimostrato in modo INECCEPIBILE anche al fine di non operare un’ingiustificata violazione delle regole concorrenziali e del principio di uguaglianza per le norme che derogano al principio di parità di trattamento dei creditori onde evitare ingiustificate disparità tra situazioni creditorie del tutto analoghe.
La prova dell’esistenza del privilegio dovrà CONCRETAMENTE essere dimostrata, non essendo sufficiente la mera qualifica soggettiva del creditore, (nome di cooperativa agricola e/o di consorzio agrario + iscrizione nel relativo registro), per giustificare la chiesta prelazione.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno