Ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, è sufficiente una conoscenza di fatto, essendo onere dell’interessato, anche in caso di incompletezza della informazione, attivarsi per prendere utile e piena conoscenza degli atti espropriativi e valutare se e per quali ragioni proporre tempestivamente l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Il vizio della procedura deve essere dedotto entro il termine di venti giorni dalla data della conoscenza di fatto, che può essere ricondotta anche all’accesso del perito stimatore, decorso il quale l’opposizione ex art. 617 c.p.c., doveva essere dichiarata tardiva.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Amendola – Rel. D’Arrigo, con l’ordinanza n. 9870 del 26 maggio 2020.
Un debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi, affermando l’inesistenza di tutte le notifiche nell’ambito della procedura esecutiva, poichè effettuate presso la propria precedente residenza: dell’esecuzione forzata era venuto a conoscenza soltanto in occasione del sopralluogo del perito stimatore dell’immobile. Il Tribunale di Lecce aveva dichiarato l’opposizione tardivamente proposta, in quanto l’opponente era venuto a conoscenza della procedura sin dall’accesso del perito stimatore.
Il debitore ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, sostenendo che le notificazioni effettuate presso un luogo che non costituiva più la sua residenza anagrafica sarebbero inesistenti ed insanabili. Di conseguenza, l’opposizione agli atti esecutivi si sarebbe potuta proporre senza sbarramenti processuali.
La Suprema Corte ha affermato che è sufficiente una conoscenza di fatto (e questa può essere anche l’accesso del perito), essendo onere dell’interessato, anche in caso di incompletezza della informazione, attivarsi per prendere utile e piena conoscenza degli atti espropriativi e valutare se e per quali ragioni proporre tempestivamente l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
L’inesistenza di una notificazione – secondo gli Ermellini – è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono:
a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie, posto che le notificazioni – secondo la prospettazione dello stesso ricorrente sono state eseguite presso un luogo dove egli aveva dapprima la residenza e che, pertanto, non è del tutto privo di collegamenti con il destinatario. Avrebbe infatti dovuto essere onere del debitore proporre tempestiva opposizione agli atti esecutivi.
Per tali ragioni la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con condanna alle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE EX ART. 617 CPC: LA MANCATA PRODUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ
E’ TARDIVO IL DEPOSITO ALL’UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Sentenza | Tribunale di Firenze, Giudice Giovanni Santaniello | 05.06.2019 | n.1747
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI: UNICO RIMEDIO AVVERSO ESTINZIONE PER CAUSE “ATIPICHE”
LA DECLARATORIA DI ESTINZIONE PER CAUSE DIVERSE DA QUELLE PREVISTE EX ART. 630 C.P.C. HA NATURA SOSTANZIALE DI ATTO VIZIATO DEL PROCESSO
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. terza, Pres. Vivaldi, Cons. Rel. Barreca | 12.04.2017 | n.9362
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