In tema di opposizione agli atti esecutivi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, quand’anche dichiari illegittimamente inammissibile l’opposizione, non è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto priva del carattere della definitività.
La caducazione del titolo esecutivo giudiziale, pur comportando, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2, la perdita di efficacia degli atti della relativa procedura di esecuzione, non fa venir meno – in difetto della rinuncia delle parti – l’interesse alla definizione in sede di cassazione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi che con riguardo a quel titolo sia stata proposta.
Pertanto, il giudizio di opposizione all’esecuzione andrebbe comunque definito esaminandone il merito al fine di applicare il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Scoditti – Rel. Rossetti, con l’ordinanza n. 24037 del 3 agosto 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN MANCANZA DELLE SUDDETTE FORMALITÀ, L’ORDINANZA PUÒ ESSERE IMPUGNATA NEL TERMINE DI SEI MESI DALLA SUA PUBBLICAZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Pres. Spirito – Rel. Patti | 05.10.2022 | n.28975
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