Dalla mancata o tardiva opposizione al decreto ingiuntivo nel termine stabilito ex art. 647 c.p.c., (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore-opponente), ne deriva l’inammissibilità dell’opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Non può darsi ingresso all’esame di una domanda subordinata e riconvenzionale proposta dall’attore opponente nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., allorché dall’inammissibilità dell’opposizione deriva impossibilità di dar luogo – in base a tale atto – ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda, formulata come accessoria nell’ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale .
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Dott. Edoardo di Capua con la sentenza n.1938 del 16.03.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata una società fornitrice di energia elettrica, con decreto notificato in data 24-26.02.2016, ingiungeva ad una società sua utente, il pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia, per fatture impagate.
Con atto di citazione, notificato in data 09.04.2016, la debitrice conveniva in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo eccependo, nel merito, a) la nullità del decreto opposto, perché carente da un punto di vista probatorio; b) l’incongruenza della somma portata dal decreto rispetto a quanto effettivamente dovuto; chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della fornitrice a corrisponderle una somma di denaro corrispondente alla differenza di prezzo tra quanto corrisposto in regime di salvaguardia e quanto invece avrebbe dovuto corrispondere in regime di libero mercato.
Si costituiva in giudizio la creditrice opposta eccependo l’inammissibilità dell’opposizione e nonché delle ulteriori domande avverse, poiché infondate in fatto ed in diritto, e chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione perché tardiva, e per l’effetto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, oltre che il rigetto della domanda riconvenzionale.
Sull’eccezione di inammissibilità dell’opposizione proposta dalla società fornitrice, il Giudicante ha dichiarato fondata tale censura allorché ha ritenuto intempestiva l’opposizione avanzata dalla debitrice, poiché oltre il termine di 40 giorni, e per l’effetto ha dichiarato esecutivo il decreto opposto.
Sul punto, il Tribunale ha infatti chiarito che, se è vero che l’atto di citazione in opposizione deve essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo, ex art. 641 c.p.c., e che la tempestività della proposizione dell’opposizione è determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio, è altrettanto vero che nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore-opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto infondata, tra le altre, anche la domanda riconvenzionale proposta dalla debitrice opponente osservando che dalla dichiarata inammissibilità dell’opposizione l’inammissibilità dell’opposizione ne consegue impossibilità di dar luogo ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda riconvenzionale proposta nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rimane travolta dallo stesso vizio che inficia la domanda principale.
In tal senso, il Giudicante ha spiegato che non può darsi ingresso all’esame di una domanda subordinata e riconvenzionale proposta dall’attore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui quest’ultima sia stata dichiarata inammissibile per tardività allorché il vizio che inficia la domanda principale investe inevitabilmente tutte le domande accessorie che sulla stessa si fondano.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale rigettava l’opposizione proposta dalla società utente, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto opposto con condanna della debitrice a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del grado di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: LA DOMANDA VA RIGETTATA IN MANCANZA DI UNA SPECIFICA CONTESTAZIONE
LE RISULTANZE DELL’ESTRATTO DI CONTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO HANNO EFFICACIA FINO A PROVA CONTRARIA
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Luigia Franzese | 23.01.2017 | n.213
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: È INFONDATA IN CASO DI CONTESTAZIONI GENERICHE DELL’OPPONENTE
LE STESSE EQUIVALGONO A INSUFFICIENZA E/O MANCANZA DELLA PROVA
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott.ssa Stefania Pisciotta | 31.03.2016 | n.4082
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: IN IPOTESI DI NULLITÀ, IMPOSSIBILE RINNOVARE LA CITAZIONE
ESCLUSO ANCHE IL SUCCESSIVO POTERE DI INTEGRAZIONE PROBATORIA EX ART. 183 C.P.C.
Sentenza | Tribunale di Taranto, Dott. Claudio Casarano | 09.12.2016 | n.3431
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