Provvedimento segnalato dall’ Avv. Alfredo Viterbo del foro di Torino
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, posto che la mediazione bancaria costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a pena di decadenza, rilevabile dalla parte che ne ha interesse o d’ufficio dal Giudice.
È sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga, in quanto una diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte attrice.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Dott.ssa Laura Maria Riviello con la sentenza n. 3921 del 25.07.2017.
Nella fattispecie esaminata una società conveniva in giudizio una Banca promuovendo opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale l’Istituto creditizio le aveva ingiunto il pagamento di una somma di denaro maturata in suo favore in seguito ad un finanziamento concesso alla società debitrice.
Si costituiva in giudizio la Banca che chiedeva di dichiararsi estinto il giudizio stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Il Giudice, relativamente al tentativo di conciliazione, ha ritenuto fondata l’eccezione di improcedibilità del giudizio, sollevata dall’Istituto creditizio, considerando che la mediazione prevista dall’art. 5 D.Lgs. 28/2010, è un procedimento che, necessariamente, deve essere instaurato obbligatoriamente prima di introdurre un giudizio in materie determinate dalla stessa legge citata.
Sul punto, il Giudicante ha motivato la propria decisione spiegando che sebbene parte opponente avesse chiesto un termine per proporre la mediazione, non ha poi assolto al dovere nel termine concesso, e conformandosi all’orientamento della giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto che è sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga, in quanto una diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte attrice.
In particolare, il Tribunale ha chiarito che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, posto che la mediazione bancaria costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a pena di decadenza, rilevabile dalla parte che ne ha interesse o d’ufficio dal Giudice.
Alle luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale dichiara improcedibile l’opposizione proposta dalla società debitrice condannandola altresì al pagamento delle spese di lite, e confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A D.I.: È ONERE DEL DEBITORE OPPONENTE DARE IMPULSO ALLA MEDIAZIONE
IMPROCEDIBILE ANCHE QUANDO AL PROCEDIMENTO, INSTAURATO TEMPESTIVAMENTE DALLA BANCA, NON PARTECIPI L’OPPONENTE
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, dott. Fausto Cerasoli | 20.07.2017 | n.670
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN TEMA DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE VERTE SULL’OPPONENTE
L’AVVIO TEMPESTIVO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL CREDITORE NON “SALVA” IL DEBITORE CHE NON VI PARTECIPI PERSONALMENTE
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Dott. Giuseppe Andrea Antonio Gilotta | 30.08.2016 | n.418
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: È IL DEBITORE-INGIUNTO CHE DEVE ATTIVARE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
IN MANCANZA L’OPPOSIZIONE È IMPROCEDIBILE
Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 28.06.2016 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno