Provvedimento segnalato dall’Avv. Domenica Onofrio
La dichiarazione sottoscritta e non contestata dal correntista con la quale, quest’ultimo, ha riconosciuto la propria esposizione debitoria nei confronti della Banca, nella specie scoperto di conto corrente, ed ha approvato il piano di rientro nella suddetta esposizione, accettando il tasso di interesse, costituisce allo stesso tempo ricognizione del debito e promessa di pagamento.
La ricognizione del debito e la promessa di pagamento, come è noto non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma hanno soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, che, pone in capo al promittente l’onere di provare l’inesistenza o l’invalidità o l’estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione del debito.
IL CASO
Con atto di citazione, il debitore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno su ricorso della Banca, con il quale, gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 15.014,26 oltre interessi, per un saldo passivo di conto corrente acceso presso la filiale di Salerno.
Il debitore a sostegno dell’opposizione deduceva preliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno e nel merito l’illegittimità della pretesa creditoria, per essere il saldo passivo calcolato dalla Banca mediante tassi di interesse, competenze e commissioni applicati in violazione di legge.
Il tribunale di Salerno rigettava l’opposizione e per l’effetto confermava il decreto ingiuntivo con condanna dell’opponente alle spese.
IL COMMENTO
Sulla competenza territoriale, il Giudice ribadisce un principio ormai pacifico e cioè che la causa relativa a diritti di obbligazione, deve ritenersi competente il Giudice del luogo dove l’obbligazione è sorta, nel caso di specie nel luogo dove ha sede la filiale della Banca, ove è sorto il rapporto.
Sull’illegittimità della pretesa creditoria, il giudice rileva che lo stesso debitore aveva sottoscritto la dichiarazione non disconosciuta in giudizio, nonché, approvato il piano di rientro nell’esposizione debitoria accettando il tasso di interesse proposto dalla Banca.
Il giudice nella sentenza in commento evidenzia come tale dichiarazione del debitore costituisca una ricognizione del debito e nello stesso tempo una promessa di pagamento che realizza un inversione dell’onere della prova in capo al promittente circa l’inesistenza o invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale a cui questa si riferisce sia esso menzionato o no nella ricognizione del debito.
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