ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia l’Avv. Giorgio Orioli del Foro di Ferrara per la segnalazione della sentenza
Nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, è meramente esplorativa e non può trovare accoglimento la richiesta di espletamento di CTU contabile in difetto di precisa indicazione degli elementi probatori da cui desumere l’erroneità dei conteggi proposti dalla Banca.
Così si è espresso il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina Arcani, che con la sentenza n.167 depositata il 13/02/2014, ha deciso sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società nei confronti della Banca con la quale aveva stipulato un contratto di apertura di credito.
Ebbene, la parte opponente pur non negando la circostanza dell’avvenuta apertura di credito presso la Banca opposta, contestava la prova dell’effettiva erogazione delle somme in suo favore chiedendo, pertanto, l’espletamento di CTU contabile per tale accertamento.
La Banca, dal canto suo, aveva prodotto in giudizio non solo il contratto di apertura del conto corrente, ma anche gli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto fornendo, quindi, la piena prova del credito ingiunto.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sul caso de quo, ha correttamente ribadito il principio, ormai consolidatosi in giurisprudenza, che sulla parte opponente grava l’onere di sostanziare la propria opposizione con l’indicazione di elementi probatori concreti statuendo che la richiesta di CTU “non può trovare accoglimento poiché tale incombente avrebbe un chiaro carattere esplorativo essendo diretto a supplire alle carenze in punto di prova del credito, gravanti sulla parte che si duole della erronea quantificazione della pretesa creditoria.”
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.
In conclusione l’opponente di fronte alla produzione di tutta la documentazione bancaria relativa a rapporto bancario non si può limitare ad una generica contestazione del credito, chiedendo l’accertamento mediante una consulenza contabile di ufficio per l’individuazione di possibili asseriti errore di calcolo in quanto tale accertamento di natura meramente esplorativa sarebbe in violazione delle regole sulla distribuzione dell’onere probatorio incombente sulle parti.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 249/2014