L’inammissibilità dell’opposizione ad un decreto ingiuntivo, per mancata osservanza del termine all’uopo fissato per la sua proposizione, non osta a che l’opposizione stessa produca gli effetti di un ordinario atto di citazione nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163 bis cod. proc. civ., con riguardo alle domande che quella opposizione contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto (tardivamente opposto).
L’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo preclude solo la possibilità di riproporre la domanda tendente a contrastare l’accertamento contenuto nel decreto stesso, ma non la domanda riconvenzionale avanzata con il medesimo atto di opposizione. Tuttavia la domanda contenuta nell’atto di opposizione, deve essere autonoma e distinta dalla richiesta di revoca del decreto per non restare travolta dall’inammissibilità di quest’ultima.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Spoleto, Giudice Sara Trabalza, con la sentenza n. 522 del 09.07.2019.
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