Deve ritenersi che i “gravi motivi” che, ai sensi dell’ art 649 c.p.c. condizionano la concessione della sospensione della provvisoria esecuzione, debbono concernere il pericolo che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell’opposizione, con necessario riferimento anche e soprattutto, alla probabile fondatezza dell’opposizione, apparendo opportuno sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in tutti quei casi nei quali debba ritenersi, in limine litis, certa la revoca del decreto ingiuntivo.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo l’esigenza cautelare sottesa al potere di sospensione della provvisoria esecuzione, deve ritenersi che i “gravi motivi” che, ai sensi dell’ art 649 c.p.c. condizionano la concessione della sospensione della provvisoria esecuzione, debbono concernere il pericolo che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell’opposizione, con necessario riferimento anche e soprattutto, alla probabile fondatezza dell’opposizione, apparendo opportuno sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in tutti quei casi nei quali debba ritenersi, in limine litis, certa la revoca del decreto ingiuntivo, non essendo invece giustificabile l’esecuzione sulla base di un titolo che sarà con certezza revocato nel prosieguo della controversia.
La valutazione dei gravi motivi previsti dall’art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo deve riguardare soprattutto la probabile fondatezza dell’opposizione; pertanto, ove i motivi di opposizione appaiano infondati, la mera prospettazione delle difficoltà di restituzione o risarcimento del danno non costituisce condizione sufficiente per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Questi alcuni dei principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Paolo Goggi con il provvedimento del 26 aprile 2021 con il quale ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo opposto.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A D.I.: REQUISITI PER ISTANZA EX ART.649 C.P.C. PER SOSPENSIONE PROVVISORIA ESECUZIONE
AI FINI DEL PERICULUM IN MORA OCCORRE L’ALLEGAZIONE IN ORDINE ALLA SPECIFICA GRAVITÀ
Ordinanza | Tribunale di Asti, dott.ssa Monica Mastrandrea | 24.02.2016
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