Nei giudizi oppositivi l’erronea introduzione della fase a cognizione piena con lo strumento del ricorso invece che con l’atto di citazione impone l’applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale che prevede la possibilità di “sanatoria” dell’atto, purché sia rispettato il requisito formale di validità dell’atto introduttivo, ossia il termine per la notifica a controparte per il caso in cui il giudizio di merito avrebbe dovuto essere introdotto con citazione.
Nel caso in cui il procedimento sia stato erroneamente incardinato con ricorso, quindi, la sanatoria è possibile solo a condizione che l’atto sia non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio stabilito dalla legge.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Sciacca, Giudice Valentina Stabile, con sentenza n. 459 del 07 novembre 2022, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione tardivamente proposta dalla debitrice in quanto il ricorso era stato notificato alla creditrice opposta ben oltre il termine stabilito dal Giudice dell’Esecuzione investito della fase sommaria, non potendosi dunque verificare alcuna sanatoria.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE ESECUZIONE: INAMMISSIBILE SE NON SI NON RISPETTA IL TERMINE DI NOTIFICAZIONE
NON È SUSCETTIBILE DI SANATORIA ANCHE A SEGUITO DI REGOLARE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE OPPOSTA
Ordinanza | Tribunale di Locri, Giudice Elisa Vicenzutti | 04.06.2020 |
VALE IL PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO ANCHE IN CASO DI DIFFORMITÀ DALLO SCHEMA LEGALE
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Paone | 29.09.2021 | n.1002
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