Ove il terzo datore di ipoteca proponga l’opposizione all’esecuzione per un contratto di mutuo il termine di prescrizione è interrotto anche nei confronti del mutuatario.
Tale principio opera sia se si ritenga di aderire all’orientamento prevalente della giurisprudenza che è nel senso che se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda comunque tendente all’affermazione del proprio diritto di procedere all’esecuzione (ed in tale categoria va compresa anche la mera richiesta di rigetto dell’opposizione), compie un’attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dall’art. 2943, comma 2, cod. civ., sia se si dà rilevanza alla circostanza che il debitore diretto è da ritenersi comunque “parte” del processo esecutivo ai sensi dell’art. 602 e segg., sicché l’effetto interruttivo permanente determinato dal pignoramento si sarebbe verificato pure nei confronti di costui.
Questi principi sono espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Scoditti con l’ordinanza 6952 del 20 marzo 2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un TERZO DATORE DI IPOTECA proponeva innanzi al Tribunale di Frosinone opposizione all’esecuzione nei confronti della BANCA, deducendo l’estinzione del credito nei confronti del debitore mutuatario per intervenuta prescrizione.
Sia il Tribunale di Frosinone, in primo grado, che la Corte d’appello di Roma, in secondo grado, rigettavano la domanda del TERZO DATORE DI IPOTECA.
In particolare, la corte territoriale aveva affermato che in un precedente giudizio di opposizione si erano costituite sia il MUTATARIO che la BANCA e che quest’ultima aveva chiesto di rigettare l’opposizione del TERZO DATORE DI IPOTECA ritenendola infondata sia in fatto che in diritto e per l’effetto richiedeva, altresì, al giudice adito di dichiarare valido ed efficace il contratto di mutuo, la garanzia ipotecaria prestata e il pignoramento immobiliare sul bene oggetto della garanzia.
La Corte aggiungeva che ai fini dell’interruzione della prescrizione era sufficiente la richiesta del creditore di rigettare la domanda del debitore e che risultava irrilevante la circostanza che l’opposizione fosse stata proposta dal terzo e non dal debitore, in quanto l’interesse del creditore alla restituzione delle somme mutuate, si rinveniva nella domanda di rigetto dell’opposizione e conseguente domanda di accertamento della validità ed efficacia del contratto di mutuo che riguardava in primo luogo il debitore
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il TERZO DATORE DI IPOTECA sulla base di DUE MOTIVI.
Con il PRIMO MOTIVO, il ricorrente richiama l’art. 2943, comma 2, cod. civ., osservando che ai fini dell’interruzione della prescrizione è necessaria una domanda giudiziale e non una qualsiasi attività difensiva, per di più, nel caso di specie, era stato chiesto il rigetto dell’opposizione nei confronti del terzo datore di ipoteca e non del debitore, né vi era stata istanza di accertamento del credito verso il mutuatario. Pertanto, il ricorrente affermava che il preteso atto interruttivo era in ogni caso rivolto unicamente nei confronti del terzo datore di ipoteca.
Con il SECONDO MOTIVO, il terzo denuncia la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 111 Cost., ed in particolare la mancata pronuncia del giudice di secondo grado in ordine al motivo d’appello avente ad oggetto l’inidoneità del controricorso per cassazione ad interrompere la prescrizione.
Il collegio ha rilevato la manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso e il conseguenziale assorbimento del secondo motivo, affermando che tale conclusione non muta sia che si ritenga di aderire all’orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda finalizzata all’affermazione del proprio diritto di procedere all’esecuzione – come la mera richiesta di rigetto dell’opposizione – compie un’attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dall’art. 2943, comma 2, cod. civ. (Cass. 19 settembre 2014, n. 19738; 29 maggio 2013, n. 13438; 29 marzo 2007, n. 7737), sia se si dia rilevanza ad altra pronuncia a mente della quale il debitore diretto è da ritenersi comunque “parte” del processo esecutivo ai sensi dell’art. 602 e segg., pertanto l’effetto interruttivo determinato dal pignoramento si riverbera anche nei confronti di costui .
Per tali ragioni la Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
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