ISSN 2385-1376
Testo massima
Il mancato rispetto del termine di notificazione del ricorso in opposizione all’esecuzione e del decreto di fissazione di udienza, relativi alla fase camerale, comporta l’inammissibilità dell’opposizione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, senza possibilità di sanatoria anche a seguito della costituzione di controparte, stante la violazione di un termine perentorio che, in quanto tale, non può essere prorogato dal giudice una volta assegnato, non potendo neanche essere concesso un nuovo termine.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Nola, dott.ssa Lorella Triglione, con la sentenza n. 2620 del 12.10.2015, nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva spiegato, nell’ambito della medesima procedura esecutiva, due ricorsi in opposizione: uno avverso il creditore procedente e uno avverso l’atto di intervento di altro creditore, instaurando però un unico giudizio di merito per le due opposizioni.
Il ricorrente si opponeva all’esecuzione immobiliare intrapresa dal creditore procedente contestando l’improcedibilità dell’esecuzione per mancato rispetto da parte dello stesso del beneficium excussionis, la parziale estinzione del debito per intervenuto pagamento, l’eccessività delle somme richieste a titolo di interessi, l’eccessività del valore dei beni pignorati rispetto al credito azionato e, quanto all’atto di intervento dell’altro creditore, l’inesistenza del titolo.
Il G.E. pronunciava ordinanza in data 1.12.2011, comunicata in pari data, con cui rigettava l’istanza di sospensione ed assegnava alla parte interessata termine perentorio di giorni 90 per l’instaurazione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c.
L’opponente provvedeva a notificare l’atto di citazione al creditore procedente opposto, in data 28.03.2013 e dunque, ben oltre il termine perentorio di giorni 90 assegnato dal Giudice, per cui, essendo stato il giudizio di merito instaurato tardivamente, il Giudicante non poteva che dichiarare inammissibile l’opposizione.
Nella stessa ordinanza dell’1.12.2011, poi, il G.E. dava atto che vi era anche un ricorso in opposizione del 25.10.2011, avverso l’intervento di altro creditore del 10.05.2011, ma che il contraddittorio non era integro proprio nei confronti di quest’ultimo, per cui rinviava la discussione sull’opposizione ad altra udienza, assegnando al ricorrente un termine perentorio entro il 31.01.2012, per la notifica all’opposta del ricorso e del provvedimento di fissazione dell’udienza.
Tuttavia all’udienza all’uopo fissata, il G.E. rilevava che l’opponente non aveva rispettato neppure il termine perentorio allo stesso concesso con l’ordinanza dell’1.12.2011 per la notifica del ricorso e del suddetto provvedimento al creditore intervenuto, per cui dichiarava non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione ed assegnava termine fino al 31.03.2013 per l’instaurazione del giudizio di merito.
Il Giudicante, richiamando giurisprudenza di legittimità conforme (Cass., n. 11583 del 2009; Cass., n. 4957 del 2007; Cass., n. 5787 del 1986; Cass., n. 4957 del 2007), ha statuito che il mancato rispetto del termine di notificazione del ricorso e del decreto relativi alla fase camerale, comporti l’inammissibilità dell’opposizione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, senza possibilità di sanatoria anche a seguito della costituzione di controparte, dovendo i provvedimenti giurisdizionali adeguarsi agli schemi normativi che li prevedono, atteso che il termine perentorio concesso, proprio in quanto tale, non può essere prorogato dal giudice una volta assegnato né può essere concesso un nuovo termine in caso di violazione dello stesso (Cass., n. 4472 del 1984).
Partendo da tale considerazione preliminare, il Tribunale ha evidenziato che nonostante il giudizio di merito relativamente alla sola opposizione avverso il creditore intervenuto sia stato introdotto nel rispetto del termine perentorio concesso dal giudice, ciò non cancella il mancato rispetto del termine relativo alla prima fase dell’opposizione, in quanto ogni giudizio di opposizione, come è noto, si articola in due fasi (la prima, camerale, che si svolge dinanzi al G.E. chiamato a delibare l’istanza di sospensione e le questioni di competenza, nonché ad assumere, nel caso di opposizione agli atti esecutivi, eventuali provvedimenti indilazionabili e la seconda dinanzi al G.I. con separata iscrizione a ruolo), con la conseguenza che anche la seconda opposizione, proposta contro l’atto di intervento di altro creditore, è da dichiararsi inammissibile.
Testo del provvedimento
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