Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Proto dell’Avv. Tommaso Proto, con la consulenza professionale dell’Autore
L’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione frutto della mancata notifica del ricorso ex art. 615 c.p.c. II comma e del pedissequo decreto di fissazione di udienza nel termine prescritto, in ragione del carattere perentorio di detto termine, oltre ad essere rilevabile d’ufficio, non è suscettibile di sanatoria anche a seguito di regolare costituzione in giudizio della parte opposta.
Tale principio è stato statuito dal Tribunale di Locri, G.E. Dott.ssa Elisa Vicenzutti, con l’ordinanza emessa in data 04 giugno 2019.
Il giudizio trae origine da un ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. II comma depositato in procedura dal debitore esecutato con il quale questi ha contestato la legittimità dell’azione esecutiva esperita nei suoi confronti eccependo, anche al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione in corso:
- la mancanza del requisito della certezza del credito a fronte dell’illegittima capitalizzazione degli interessi maturati;
- l’improcedibilità dell’azione esercitata ex artt. 555 – 557 c.p.c.a causa della trascrizione tardiva del pignoramento.
Il creditore procedente si è costituito ritualmente nell’ambito del giudizio di opposizione contestando le deduzioni di parte ricorrente eccependo preliminarmente l’inammissibilità del giudizio di opposizione in ragione del fatto che il decreto di fissazione di udienza non veniva notificato alla parte resistente nel termine perentorio stabilito dal Giudice.
Con l’ordinanza in discorso il Giudice dell’Esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza di comparizione delle parti, aderendo all’eccezione preliminare di parte resistente, ha dichiarato inammissibile l’opposizione promossa.
Sul punto, infatti, a fronte di un dettato legislativo inequivocabile, il quale espressamente qualifica come perentori i termini “per la notificazione del ricorso e del decreto” (art. 615 II comma c.p.c.), la Suprema Corte in più occasioni ha statuito che il mancato rispetto del termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza comporti l’inammissibilità dell’opposizione, rilevabile d’ufficio, senza possibilità di sanatoria anche a seguito della costituzione di controparte (ex multis Cass., n. 4472 del 1984; Cass., n. 5787 del 1986; Cass., n. 4957 del 2007; Cass., n. 11583 del 2009 si vedano altresì: Tribunale di Roma, Sez. Esecuzioni Immobiliari, G.E. Dott.ssa Mazzaro, Ordinanza del 09.05.19; Tribunale di Roma, Sez. Esecuzioni Immobiliari, G.E. Dott.ssa Pirocchi, Ordinanza del 06.09.2017).
La conclusione raggiunta dal Giudice, certamente condivisibile, non è scontata dal momento che, seppure a fronte di un dato testuale che non lascia spazio a dubbi interpretativi, di frequente i Giudici dell’Esecuzione nel corso della fase cautelare del giudizio di opposizione si limitano a vagliare la sussistenza dei cd gravi motivi che rappresentano il presupposto indefettibile per la sospensione del titolo e/o dell’esecuzione omettendo di pronunciarsi sulle questioni preliminari del genere di quelle in discorso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE: INAMMISSIBILE IL RICORSO CHE NON RISPETTA IL TERMINE DI NOTIFICAZIONE
NON PUÒ ESSERE PROROGATO DAL GIUDICE UNA VOLTA ASSEGNATO, NÉ PUÒ ESSERE CONCESSO UN NUOVO TERMINE
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Stefania Cannavale | 13.11.2019
OPPOSIZIONE ESECUZIONE: INAMMISSIBILE IL GIUDIZIO DI MERITO INSTAURATO TARDIVAMENTE
INSUSCETTIBILE DI PROROGA IL TERMINE PERENTORIO PER NOTIFICA DI RICORSO E DECRETO
Sentenza | Tribunale di Nola, dott.ssa Lorella Triglione | 12.10.2015 | n.2620
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