In tema di opposizione all’esecuzione ex artt.615 ss. c.p.c., l’introduzione della fase di merito avviene attraverso la notifica tempestiva alla controparte dell’atto di citazione o il deposito del ricorso, a seconda del rito, anche nell’ipotesi in cui l’atto introduttivo, pur violando lo schema legale, sia idoneo al raggiungimento dello scopo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Paone, nella sentenza n. 1002 del 29.09.2021.
Nel caso di specie, i clienti debitori della banca con la quale avevano un rapporto di mutuo, dapprima proponevano opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione e il Giudice dell’Esecuzione dichiarava non luogo a provvedere; successivamente chiedevano al Tribunale la fissazione dell’udienza per l’introduzione del giudizio di merito.
Sul punto, si specifica che gli artt. 615 ss. C.p.c. definiscono i procedimenti di opposizione secondo una struttura bifasica: la prima fase si configura come procedimento incidentale interno al processo esecutivo, introdotto con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione e destinato a concludersi con ordinanza recante, da un lato, i provvedimenti relativi all’istanza di sospensione, nonché, da altro lato, le statuizioni sulla competenza; la seconda invece è solo eventuale e dà luogo ad un vero e proprio giudizio di merito, che si svolge secondo le norme processuali che regolano il processo di cognizione.
Pertanto, l’introduzione del giudizio di merito si realizza con la tempestiva notifica alla controparte dell’atto di citazione ove la causa sia soggetta al rito ordinario, ovvero con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria ove il rito applicabile sia quello del lavoro.
E invero, anche ove l’atto introduttivo sia stato predisposto in violazione dello schema legale, esso è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, purchè la causa venga introdotta nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione.
Nella fattispecie in esame, la notifica nei confronti della convenuta del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza era intervenuta solo quando il termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione per l’introduzione del giudizio di merito era ormai ampiamente trascorso, con conseguente inammissibilità dell’opposizione.
Per tali ragioni, il Tribunale dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione con condanna alle spese a carico degli opponenti.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Opposizione del debitore al creditore, due le strade
Procedure esecutive: sull’argomento è intervenuta la Corte di Cassazione per risolvere la possibile contemporanea pendenza delle due azioni
Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 08.03.2020 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-del-debitore-al-creditore-due-le-strade
OPPOSIZIONE ESECUZIONE: inammissibile se non si non rispetta il termine di notificazione
Non è suscettibile di sanatoria anche a seguito di regolare costituzione in giudizio della parte opposta
Ordinanza | Tribunale di Locri, Giudice Elisa Vicenzutti | 04.06.2020 |
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