Ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 cod. proc. civ., quand’anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell’art. 45 disp. att. cod. proc. civ., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, ove l’oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell’esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso è onere del destinatario, nonostante l’incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell’atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all’espletamento delle sue difese; ed incombe all’opponente dimostrare, se del caso, l’inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell’estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Firenze, Giudice Giovanni Santaniello, con la sentenza n. 1747 del 05.06.2019.
La vicenda giudiziaria è stata originata dal pignoramento, notificato in forza di un mutuo di credito fondiario, con cui una Banca sottoponeva ad esecuzione un fabbricato. L’immobile veniva aggiudicato da una Società che dichiarava di voler pagare il prezzo dell’immobile mediante il subentro nel contratto di mutuo. Tuttavia, la stessa provvedeva al pagamento solo parzialmente.
Per il mancato pagamento delle rate del mutuo, l’aggiudicazione veniva revocata con ordinanza avverso la quale la società proponeva opposizione agli atti esecutivi che veniva dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 617 c.p.c..
La società opponente dava, pertanto, corso alla fase di merito nell’ambito della quale riproponeva, con atto di citazione, la stessa domanda con gli stessi argomenti utilizzati nel ricorso, compresa l’istanza di sospensione della procedura.
Si costituiva, anche in questa fase, parte opposta per chiedere il rigetto dell’opposizione in quanto inammissibile per tardività di proposizione come eccepito nel cautelare ed anche per omessa produzione del provvedimento opposto, in ragione del totale difetto di fondamento.
Con la comparsa di costituzione l’opposto avanzava domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..
Il Giudice, nel dirimere la controversia, ha rappresentato che il giudizio di contestazione degli atti esecutivi sotto il profilo formale o – quando previsto – di opportunità, non è un giudizio di impugnazione in senso stretto, perché la causa di cognizione, in cui si risolve ogni opposizione agli atti esecutivi, insorge solo quando quell’atto ne è reso oggetto.
È ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità il principio della sufficienza, ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall’art. 617 cod. proc. civ., della conoscenza anche solo di fatto dell’atto da opporre, risultando così superata la più rigorosa precedente impostazione sulla necessità della conoscenza legale.
L’agilità delle forme procedimentali esige dai soggetti del processo esecutivo un peculiare onere di diligenza, avente ad oggetto l’acquisizione della consapevolezza dello sviluppo del processo medesimo, sicché, avuta conoscenza anche informale o in via di mero fatto dell’esistenza di un atto di quello che si reputi o si sospetti viziato, è onere di chi intende renderlo oggetto di opposizione formale prenderne conoscenza nel tempo utile a formulare le sue difese.
Con l’introduzione del processo civile telematico è stato previsto che ogni ordinanza pronunziata dal giudice fuori udienza va comunicata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 134, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 45 disp. att. cod. proc. civ. mediante trasmissione anche del testo integrale del provvedimento comunicato. Occorre valutare se la non ottemperanza a tale formalità incida sul regime del dispiegamento dell’opposizione formale ex art. 617 cod. proc. civ. L’applicazione dei principi del processo esecutivo va combinata con quella dell’applicabilità al medesimo del generale principio della sanabilità delle nullità formali in caso di raggiungimento dello scopo.
Quindi, in linea di massima, può concludersi che, ad integrare la conoscenza di fatto dell’esistenza del provvedimento pregiudizievole, è sufficiente che la comunicazione, perfino quando sia affetta da nullità per violazione di norme sul procedimento, dia sufficiente conto quanto meno di un dispositivo chiaramente pregiudizievole, restando esclusa l’idoneità all’attivazione del termine decadenziale soltanto quando la comunicazione non integrale o nulla abbia un contenuto concreto di obiettiva ambiguità o non significatività, ad esempio perché limitato all’avviso del deposito di un provvedimento non meglio specificato, il cui contenuto ed il tenore del cui dispositivo vengano completamente taciuti od omessi.
Il Tribunale, con riferimento al caso di specie, ha sottolineato che l’opponente era perfettamente a conoscenza del Decreto sin da quando ne ricevette comunicazione a mezzo PEC e raccomandata a.r. inviate dall’opposta. Agli atti del giudizio vi sono, infatti, le due lettere e la PEC, entrambe datate 08/04/2015. In queste due lettere il Decreto è stato richiamato con precisione e con altrettanta precisione ne è stato indicato il contenuto.
Pertanto, la mancata tempestiva opposizione del Decreto 02/01/2015 ne ha comportato la definitività.
Inoltre, nel costituirsi in giudizio l’attore-opponente non produceva il Decreto del G.E., che costituiva oggetto dell’opposizione. Invero, il Decreto è stato depositato solo in occasione dell’udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 19/12/2018.
Sul punto, il giudicante ha rappresentato che ogni procedimento di impugnazione quale è l’appello, il ricorso per cassazione, il reclamo ed anche l’opposizione a decreto ingiuntivo, condiziona la propria procedibilità alla produzione del provvedimento impugnato.
Il deposito del provvedimento opposto è essenziale alla trattazione della causa in quanto serve a mettere in condizione il giudicante di verificare la legittimazione ad agire in opposizione dell’opponente oltre che, come ovvio, di avere conoscenza del contenuto onde poterlo valutare alla stregua dei motivi di opposizione. In estrema sintesi, il provvedimento “impugnato” è necessario per stabilire la tempestività dell’opposizione, individuare le parti e definire la materia del contendere.
Elementi e condizioni essenziali per passare alla trattazione della causa.
In sua assenza la causa non è procedibile. La produzione, avvenuta all’udienza di precisazione delle conclusioni, è tardiva e non sana la nullità ormai prodottasi.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha dichiarato inammissibile l’opposizione ed ha condannato l’opponente alla rifusione in favore dell’opposta delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI: UNICO RIMEDIO AVVERSO ESTINZIONE PER CAUSE “ATIPICHE”
LA DECLARATORIA DI ESTINZIONE PER CAUSE DIVERSE DA QUELLE PREVISTE EX ART. 630 C.P.C. HA NATURA SOSTANZIALE DI ATTO VIZIATO DEL PROCESSO
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. terza, Pres. Vivaldi, Cons. Rel. Barreca | 12.04.2017 | n.9362
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-agli-atti-esecutivi-unico-rimedio-avverso-estinzione-per-cause-atipiche
OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI: FORMA PER INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO
NELLA FASE A COGNIZIONE PIENA IL GIUDIZIO SI PROPONE CON CITAZIONE NEL RISPETTO DEL TERMINE INDICATO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sesta sezione civile, Pres. Amendola – Rel. Armano | 31.08.2018 | n.20637
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-atti-esecutivi-forma-per-introduzione-del-giudizio-di-merito
OPPOSIZIONE PRECETTO: IL RECLAMO AVVERSO LA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO È INAMMISSIBILE
È, ALTRESÌ, ESCLUSA L’APPLICAZIONE IN VIA ANALOGICA DELLA DISCIPLINA EX ART. 624 C.P.C
Ordinanza | Tribunale di Fermo, Pres. Marziali, Rel. Pulicati | 16.02.2019 | n.21237
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-precetto-il-reclamo-avverso-la-sospensione-dellefficacia-esecutiva-del-titolo-e-inammissibile
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno