ISSN 2385-1376
Testo massima
Per effetto del richiamo alla disciplina dell’art. 327 cpc, indipendentemente dalla comunicazione ex art. 97 lf, l’opposizione ex art. 98 lf non è più proponibile decorsi sei mesi (soggetti a sospensione feriale) dalla pubblicazione dello stato passivo.
Alla tardiva comunicazione ex art. 97 lf del curatore, effettuata oltre il suddetto termine di sei mesi, non può ipotizzarsi una rimessione in termini dell’opponente.
E’ quanto disposto dal Tribunale di Napoli, Giudice relatore, dott. Stanislao De Matteis, nell’ambito di un giudizio ex art. 98 lf, ove la curatela, regolarmente costituitasi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardività della opposizione proposta.
In particolare, la curatela ha eccepito la tardività della opposizione, in quanto la stessa, se pure depositata nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del curatore, è stata proposta quando era già spirato il termine lungo di sei mesi e 45 giorni ex art. 327 cpc.
Il Tribunale, ritenuta condivisibile l’applicazione estensiva ed in via analogica dell’art. 327 cpc anche a forme di impugnazione diverse da quelle a cui la norma si riferisce, riporta scrupolosamente l’orientamento giurisprudenziale favorevole all’operatività del termine lungo di decadenza dalle impugnazioni di cui all’art. 327 cpc anche in materia fallimentare ed, in particolare, al procedimento di accertamento del passivo, non mancando di precisare come tale conclusione sia rafforzata dalle modifiche strutturali apportate al sistema fallimentare dalla riforma.
Viene, poi, correttamente evidenziato, come neanche possa ipotizzarsi una rimessione in termini dell’opponente, ricollegabile in qualche modo alla tardiva comunicazione ex art. 97 lf del curatore, effettuata oltre il suddetto termine di sei mesi (soggetto a sospensione feriale), non potendosi ritenere la assoluta non imputabilità della mancata conscenza alla parte opponente, visto il notevole lasso temporale decorso dalla pubblicazione dello stato passivo.
Sulla base di tali principi, il Tribunale giunge ad affermare l’inammissibilità della opposizione per tardività, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 17/2014