ISSN 2385-1376
Testo massima
L’iscrizione all’albo di un’impresa artigiana effettuata ai sensi dell’art. 5 legge 443 del 1985 non rileva ai fini del riconoscimento della natura artigiana dell’impresa e della conseguente applicazione dell’art. 2751 bis, n. 5, c.c., come modificato dal DL 5/2012, convertito in Legge 35/2012.
I requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa al privilegio del credito ex art. 2751 bis n. 5 (introdotto dalla legge n. 426 del 1975) sono, per un verso, correlati alla effettività e “pertinenza” professionale del lavoro dei soci, e, per altro verso, alla prevalenza del lavoro di questi ultimi rispetto a quello dei non soci.
Tali requisiti devono essere confermati anche nella vigenza della nuova normativa introdotta dall’art.36 del d.l. 5/2012 convertito in Legge n.35/2012, dovendosi escludere che il legislatore abbia inteso attribuire all’iscrizione all’Albo dell’impresa artigiana efficacia costitutiva.
Così si è pronunciato il Tribunale di Napoli, Presidente relatore dott. Stanislao De Matteis, con decreto del 17.11.2014, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione ex art.98 LF promossa da una società cooperativa che lamentava l’erronea ammissione al passivo del fallimento in via chirografaria piuttosto che in privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c..
Il Tribunale nel percorso logico – argomentativo ha ben evidenziato la genesi normativa dell’art.2751 bis cod. civ n.5, alla luce delle modifiche introdotte dal DL 5/2012 convertito in Legge 35/2012, ben precisando che la detta norma, come sostituita dall’art.36 del DL 5/2012 laddove accorda il privilegio ai crediti dell’impresa artigiana “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendone difetto sia l’espressa previsione nel senso dell’interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l’adozione.
Pertanto, riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della novella, resta fermo che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge n. 443 del 1985 non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di “impresa artigiana” dai criteri generali dell’art. 2083 c.c. (così Cass. 11154/2012).
In tale ottica considerato che le prestazioni oggetto di ammissione al passivo sono state eseguite anteriormente all’entrata in vigore del detto d.l. n. 5/2012 (l’ultima fattura in atti reca, infatti, la data del 31.10.2011) si dovrà, per l’intero credito vantato dall’opponente, avere riguardo all’art.2083 c.c..
Va poi evidenziato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, mentre i criteri di individuazione dell’impresa artigiana richiesti dall’art. 2083 c.c. rilevano nei rapporti privatistici ai fini della verifica dell’assoggettabilità o meno a procedura concorsuale e del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c., quelli posti dalla legge speciale (l. 08.08.1985 n. 443 e succ. mod.) sono necessari ai soli fini della fruizione delle provvidenze previste dalla legislazione (regionale) di sostegno (Cass. 2713/2009).
Pertanto, sul piano probatorio, l’iscrizione all’albo di un’impresa artigiana effettuata ai sensi dell’art. 5 legge 443 del 1985, pur avendo natura costitutiva ai fini dell’ottenimento delle provvidenze regionali, non rileva ai fini del riconoscimento della natura artigiana dell’impresa e della conseguente applicazione dell’art. 2751 bis, n. 5, c.c., dovendosi a tal fine ricavare la relativa nozione dal criterio fissato dall’art. 2083 c.c (Cass. 19508/2005) il quale fa leva sul concetto di prevalenza del lavoro personale (o dei soci in caso di società) e dei componenti della famiglia sul capitale investito nell’esercizio dell’impresa.
Il Collegio precisa come tali principi di diritto, seppure espressi dalla Suprema Corte nella vigenza della precedente normativa, devono concretamente operare anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa.
È da escludere invero, precisa il Collegio, che il legislatore laddove accorda il privilegio ai crediti dell’impresa artigiana “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti” abbia inteso attribuire all’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane efficacia costitutiva rilevante anche ai fini del riconoscimento del privilegio.
Diversamente verrebbe irragionevolmente limitata l’autonomia decisionale del giudice ed in particolare il potere di sindacare la reale consistenza dell’impresa eventualmente disapplicando l’atto amministrativo di iscrizione accertato illegittimo.
In punto di diritto ciò si traduce, sul piano pratico, nell’assunto per cui l’iscrizione all’albo di un’impresa artigiana effettuata ai sensi dell’art. 5 legge 443 del 1985, pur avendo natura costitutiva ai fini dell’ottenimento delle provvidenze regionali, non rileva ai fini del riconoscimento della natura artigiana dell’impresa e della conseguente applicazione dell’art. 2751 bis, n. 5, c.c., dovendosi a tal fine ricavare la relativa nozione dal criterio fissato dall’art. 2083 c.c il quale fa leva sul concetto di prevalenza del lavoro personale (o dei soci in caso di società) e dei componenti della famiglia sul capitale investito nell’esercizio dell’impresa.
Orbene, ai fini dell’ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n.5, occorre verificare se l’impresa abbia assolto l’onere della prova sullo stesso incombente – documentando, attraverso il volume d’affari sia la quantità di capitale investito, il numero di dipendenti, lo svolgimento prevalente di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di produzione di servizi nonché la prevalenza del fattore lavoro rispetto al fattore capitale impiegato nell’esercizio dell’impresa.
Avendo, nel caso di specie, l’opponente dimostrato per tabulas, la sussistenza dei requisiti richiesti il Tribunale di Napoli, ha accolto l’opposizione ammettendo la SOCIETà COOPERATIVA, in privilegio ex 2751 bis, n. 5, c.c. al passivo del fallimento e condannando il fallimento alle spese di lite.
Con tale decisione il Tribunale ha confermato quanto stabilito dalla Cass. n. 2984/1997 secondo la quale: “Ai fini del beneficio mobiliare non è necessario il ricorso a parametri diversi da quelli relativi all’apporto lavorativo dei soci e collegati invece a canoni dimensionali o funzionali ovvero a comparazioni, di difficile effettuazione, tra lavoro e capitale investiti” ben precisando che i requisiti per il riconoscimento del privilegio ex art.2751 bis n.5 cc, sono correlati per un verso, alla effettività e “pertinenza” professionale del lavoro dei soci, e, per altro verso, alla prevalenza del lavoro di questi ultimi rispetto a quello dei non soci, contrapponendosi con ciò ad altre pronunce di merito (App. Milano 12.06.08; Trib. Vicenza 15.03.06) che erano giunte a diverse conclusioni, valorizzando oltre ai citati parametri, anche il giudizio di prevalenza del lavoro dei soci su altri fattori della produzione quale il fattore capitale e sullo svolgimento di attività di natura commerciale o finanziaria.
Testo del provvedimento
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