Nei giudizi di opposizione allo stato passivo, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza entro il termine assegnato dal giudice non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
Nei procedimenti regolati dalla L. Fall., art. 99, la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n.1236 del 2019, ha ancora una volta le conseguenze della mancata notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza nei giudizio di opposizione allo stato passivo.
Nel caso di specie, il creditore, ricorrente in sede di opposizione ex art.98 Lf, si vedeva rigettato il proprio ricorso per avere omesso di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza.
Venivano pertanto aditi gli ermellini, lamentando il diritto a vedersi assegnato un nuovo termine per la notificazione.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di doglianza rinviando al Tribunale in diversa composizione collegiale.
Gli ermellini hanno così ribadito e confermato il principio di diritto, da definirsi ormai consolidato (cfr ex multis Cass. 3 luglio 2017, n. 16320; Cass. 10 settembre 2014, n. 19018), per cui l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza entro il termine assegnato dal Giudice non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione (sul punto si richiamano le precedente pronunce delle Sezioni Unite che si erano espresse in tale senso cfr. SS. UU. nn. 25494/2009; 38439/2012; 25215/2013; 19018/2014).
Invero, a differenza che nel giudizio a cognizione ordinaria, in cui la tardiva notificazione del gravame determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per l’avvenuta decorrenza dei termini di cui agli artt. 325-327 c.p.c., nel procedimento regolato dall’art. 99 legge fallimentare la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno