Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo, sicché al creditore, la cui domanda ex art. 93 L.F. sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento ex art. 99 L.F., la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita “ex officio“. Peraltro, qualora l’opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento “per relationem” a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull’identità degli atti su cui vuole fondare l’opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell’onere della prova, potendo quell’istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione ex art. 90 L.F., applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo
Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, sez.VI civile, Pres. Ragonesi – Rel. De Chiara con sentenza n. 26339 del 21/12/2016.
Nel caso di specie il Tribunale di Bari aveva respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento proposta da un Comune, che lamentava la mancata ammissione del suo credito, in larga parte basato su lodo arbitrale impugnato davanti alla Corte d’appello, ritenendo non potersi accogliere la domanda in mancanza della documentazione giustificativa, e in particolare del lodo arbitrale.
Il Comune ha dunque proposto ricorso per cassazione con cui, in particolare, ha rilevato che il Tribunale ha del tutto trascurato la richiesta, tempestivamente formulata dall’opponente con l’atto di opposizione, di acquisizione della propria istanza di ammissione al passivo, con annesso fascicolo di parte contenente il lodo e l’ulteriore documentazione indicata nell’istanza, nonché del provvedimento di rigetto del Giudice delegato.
Tale richiesta, a parere della Cassazione, tempestiva e pertinente, è stata illegittimamente trascurata dal Tribunale.
La Corte ha, invero, precisato che il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo, sicché al creditore, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al Tribunale, nel corrispondente procedimento, la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita ex officio.
Peraltro, qualora l’opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull’identità degli atti su cui vuole fondare l’opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell’onere della prova, potendo quell’istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione ex art. 90, L. F., applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo.
Né, a parere della Cassazione, può accogliersi la tesi della curatela controricorrente secondo cui la richiesta stessa, non essendo stata riproposta all’udienza di comparizione e all’udienza di discussione, doveva ritenersi rinunziata, poiché una tale implicita rinunzia non è ricavabile da alcuna norma, tenuto conto del carattere camerale del procedimento di opposizione allo stato passivo, cui non si applica, in linea di principio, la disciplina del giudizio ordinario, oltre che della pacifica richiesta di acquisizione documentale formulata dall’opponente all’udienza di comparizione.
Sulla base del suddetto principio, la Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato, anche per le spese, al Tribunale di Bari in diversa composizione, disponendo l’acquisizione della documentazione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE STATO PASSIVO – PRODUZIONE DOCUMENTI – DECADENZA
Ordinanza | Cassazione civile, sezione sesta | 13.06.2014 | n.13429
OPPOSIZIONE STATO PASSIVO: SUSSISTE L’ONERE DI PRODURRE I DOCUMENTI IN CAPO AL CREDITORE OPPONENTE
Decreto | Tribunale di Reggio Emilia, Pres. Savastano – Rel. Fanticini | 15.12.2014 |
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 23.03.2012 | n.4744
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