È inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta dal giudice dell’opposizione a precetto, emessa ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.
Il legislatore non ha previsto espressamente la reclamabilità dell’ordinanza ex art. 615 comma .1 c.p.c., né può procedersi all’applicazione in via analogica della disciplina stabilita dall’art. 624 c.p.c. per le ordinanze emesse dal giudice dell’esecuzione nelle opposizioni esecutive che provvedono sull’istanza di sospensione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Fermo, Pres. Marziali, Rel. Pulicati, con l’ordinanza n.21237 del 16 febbraio 2019.
Nel caso in commento, una creditore proponeva reclamo avverso un’ordinanza che disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo nell’ambito di un giudizio di opposizione a precetto.
Il Tribunale adito ha preliminarmente affermato che il legislatore non ha previsto espressamente la reclamabilità dell’ordinanza ex art. 615 co. 1 c.p.c. e che l’estensibilità della disciplina del rito cautelare uniforme alle ordinanze in questione è implicitamente esclusa dall’art. 669 quaterdecies c.p.c., secondo cui dette norme si applicano, oltre alle fattispecie tipiche disciplinate dal codice di rito (sequestri, denuncia di nuova opera e danno temuto, provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e di istruzione preventiva), agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, in quanto compatibili.
Invero, l’applicazione analogica della disciplina dettata per la fase esecutiva nell’art. 624 c.p.c., inoltre, sembrerebbe esclusa da ragioni di carattere ermeneutico e sistematico.
“L’ordinanza ex art. 615 co. 1 c.p.c., inoltre, andrebbe ricondotta ai provvedimenti sommari di natura inibitoria, piuttosto che cautelare in senso proprio, atteso che il periculum in sede di opposizione a precetto è immanente nella necessità di evitare l’esercizio illegittimo dell’azione esecutiva, con la conseguenza che laddove l’opposizione presenti immediatamente un elevato grado di fondatezza, operando un concreto bilanciamento dei contrapposti interessi, occorre inibire un’esecuzione contra ius, che deve essere oggetto di verifica puntuale e rigorosa, a differenza dei procedimenti cautelati in cui il periculum va apprezzato alla luce del concreto pregiudizio paventato in danno al destinatario del provvedimento (cfr. Trib. Napoli, Ordinanza del 7.4.2015, Pres. Di Lorenzo – Est. Di Lonardo)”.
L’art. 624 c.p.c., invece, è norma dettata esclusivamente per il processo di esecuzione, essendo diretta a disciplinare l’attività del Giudice dell’esecuzione e stante l’espresso richiamo all’esecuzione forzata.
Orbene, il Giudice ha specificato che: “non sussistono valide ragioni né di ordine costituzionale né di natura sistemica per ritenere necessaria l’equiparazione, quanto al regime delle impugnazioni, delle ordinanze “sospensive” adottate in sede esecutiva (art. 624 c.p.c.) con le ordinanze di (concessione o diniego della) sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 co. 1 c.p.c., trattandosi questi ultimi di provvedimenti suscettibili di riesame (nel senso della conferma o della revoca) con la sentenza che definisce il giudizio e residuando, in ogni caso, il rimedio ex art. 624 c.p.c. per l’eventualità (affatto scontata) di avvio del processo esecutivo”.
Per le suddette ragioni, l’organo giudicante ha dichiarato il reclamo inammissibile.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A PRECETTO: INAMMISSIBILE RECLAMO AVVERSO SOSPENSIONE EFFICACIA ESECUTIVA TITOLO
L’ORDINANZA RIENTRA NELLA CATEGORIA DEI PROVVEDIMENTI SOMMARI NON CAUTELARI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Pres. Di Lorenzo – Rel. Di Lonardo | 07.04.2015 |
OPPOSIZIONE A PRECETTO: NON È AMMISSIBILE IL RECLAMO AVVERSO LA SOSPENSIONE DEL TITOLO
SONO RECLAMABILI I PROVVEDIMENTI DEL GE IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA
Ordinanza | Tribunale di Teramo, Pres.- Chiauzzi, Giudice relatore Fanesi | 24.10.2018 |
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