In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (fattispecie in tema di opposizione a precetto accolta limitatamente ad una differenza minima fra la somma intimata e quella effettivamente dovuta).
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Curzio – Rel. Mercolino, con la sentenza n. 32061 del 7 novembre 2022.
La vicenda in esame origina dall’opposizione a precetto per difetto di procura ad litem e mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva e della data di notificazione del titolo esecutivo; inoltre il debitore sosteneva l’erroneità dell’importo richiesto per le spese del giudizio d’appello.
Si costituivano i creditori riconoscendo di aver erroneamente indicato un maggiore importo, a titolo di spese liquidate per il giudizio d’appello; chiedevano la dichiarazione d’inammissibilità dell’opposizione.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, riconoscendo il diritto dei creditori di procedere ad esecuzione forzata e compensava per la metà le spese processuali, che per il residuo pose a carico dei convenuti.
I debitori proponevano appello avverso la decisione del Giudice di prime cure che veniva accolto dichiarando sussistente il diritto degli appellanti di procedere ad esecuzione forzata, limitatamente al minor importo, compensando per un decimo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condannando i debitori al pagamento del residuo.
A fondamento della decisione, la Corte riconosceva l’ammissibilità delle censure riguardanti la determinazione della somma dovuta, il regolamento delle spese e l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., in quanto qualificabili come motivi di opposizione all’esecuzione, dichiarando invece inammissibile la questione concernente la nullità del precetto per difetto di procura, in quanto espressamente disattesa dalla sentenza di primo grado e non riproposta dall’appellato con gravame incidentale.
Escludeva comunque che i convenuti avessero rinunciato all’importo indebitamente richiesto, ritenendo invece fondate le censure riguardanti l’ammontare del compenso dovuto per la redazione dell’atto di precetto, da determinarsi sulla base dell’importo del credito fatto valere con il precetto, e quindi dei compensi liquidati nel titolo esecutivo, maggiorati di IVA e CPA e delle spese vive, ed escluso invece il rimborso delle spese generali, non indicate nel titolo né richieste con il precetto.
Veniva proposto ricorso per cassazione con unico motivo d’impugnazione con cui il ricorrente denunciava la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione di un decimo delle spese processuali, ponendo a suo carico il residuo.
Premesso che, ai fini del regolamento delle spese, occorre tenere presente l’esito complessivo della lite, da valutarsi unitariamente, indipendentemente da quello delle singole fasi processuali, osservava che egli era risultato parzialmente vittorioso in entrambi i gradi del giudizio, essendo stata riconosciuta la fondatezza di un motivo di opposizione, con la conseguente rideterminazione dell’importo richiesto con l’atto di precetto.
Affermava pertanto l’illegittimità della condanna alle spese, sostenendo che le stesse non avrebbero potuto essere poste neppure parzialmente a suo carico, ma solo compensate totalmente o parzialmente, con la condanna, in quest’ultimo caso, a carico dei convenuti.
Gli Ermellini accoglievano il ricorso pronunciando il principio di diritto innanzi riportato, cassavano la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, compensavano integralmente le spese dei primi due gradi di giudizio. Compensate integralmente le spese del giudizio di legittimità.
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